Scrutini finali a.s. 2025/26: proroga supplenti dopo il 30 aprile [Avv. Gianfranco Nunziata]

Scrutini finali a.s. 2025/26: quando il supplente ha diritto alla proroga e quando il dirigente può scegliere docenti interni.

A cura di Redazione Redazione
06 giugno 2026 15:00
Scrutini finali a.s. 2025/26: proroga supplenti dopo il 30 aprile [Avv. Gianfranco Nunziata] -
Condividi

Negli Scrutini finali, la proroga dei supplenti dipende da soglie precise: continuità didattica, rientro del titolare dopo il 30 aprile e scelte organizzative del dirigente scolastico.

Scrutini Estivi 2026: cosa succede se il titolare rientra dopo il 30 aprile?

Con la chiusura dell’anno scolastico alle porte, torna puntuale uno dei nodi più dibattuti nella gestione del personale docente a tempo determinato: i supplenti temporanei che si trovano in servizio all’ultimo giorno di lezione hanno diritto a proseguire il loro incarico per gli scrutini e per gli esami del primo ciclo di istruzione? E il dirigente scolastico è obbligato a confermare, oppure può avvalersi di altri docenti già in servizio?

La risposta non è univoca e dipende da una distinzione fondamentale che la normativa contrattuale e le circolari ministeriali tracciano con precisione: quella tra la proroga automatica prevista dall’art. 37 del CCNL 29 novembre 2007 e la stipula di un apposito contratto aggiuntivo per i supplenti che non rientrano in quella fattispecie.

La regola generale: l’art. 37 del CCNL e i suoi presupposti

Il punto di partenza è l’art. 37 del CCNL 29.11.2007, norma cardine in materia di continuità didattica e di mantenimento in servizio dei supplenti per le operazioni di fine anno. La disposizione prevede che, al fine di garantire appunto la continuità didattica, il supplente che ha sostituito un docente titolare assente per un periodo non inferiore a 150 giorni continuativi nell’anno scolastico — ridotto a 90 giorni per le classi terminali — e che rientri in servizio dopo il 30 aprile (o non rientri affatto), ha diritto al mantenimento in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. In tale ipotesi si parla tecnicamente di proroga del contratto, che non subisce interruzioni tra il termine delle lezioni e le operazioni di scrutinio.

Come chiarito dalla Nota MIUR prot. n. 8556 del 10 giugno 2009:

“Per ragioni di continuità didattica, ove l’assenza del titolare si sia prolungata per periodi non inferiori a 150 giorni, ridotti a 90 per le classi terminali, il supplente sia mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Tale disposizione comporta che l’eventuale contratto del supplente originariamente previsto fino al termine delle lezioni debba essere prorogato fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami (diversi da quelli di maturità) del mese di giugno cui ha titolo a partecipare.”.

La ratio della norma è chiara: laddove un supplente ha seguito una classe per un periodo significativo dell’anno scolastico, garantire la presenza anche nella fase valutativa finale risponde all’interesse degli studenti e all’efficienza dell’azione educativa. Il Tribunale di Ferrara, con la sentenza n. 52/2023, ha confermato che la soglia dei 150 giorni non è stata irragionevolmente stabilita dalla contrattazione collettiva: “Si ritiene che la soglia dei 150 giorni di assenza continuativa previsto dalla contrattazione collettiva per la proroga automatica non sia stata illegittimamente stabilita, dal momento che appare del tutto ragionevole limitare la previsione dell’automatismo della proroga del contratto, con il conseguente carico per la spesa pubblica della retribuzione del supplente per i giorni intermedi, solo ai casi di assenza del titolare significativamente prolungata.”.

Il caso dei supplenti “brevi”: nessun diritto automatico, ma possibilità di nuovo contratto

Ben diversa è la situazione del supplente nominato per pochi giorni o settimane verso la fine dell’anno scolastico, in sostituzione di un titolare la cui assenza non raggiunge le soglie previste dall’art. 37. In questi casi non si configura alcuna proroga automatica, e il docente supplente non vanta alcun diritto soggettivo a proseguire nel servizio per gli scrutini o per gli esami.

Per questa categoria di personale, le istruzioni operative ministeriali hanno elaborato una soluzione alternativa e distinta: la stipula di un apposito contratto per i giorni strettamente necessari alle operazioni di valutazione finale. Come precisato dalla Nota MIUR prot. n. 9038 del 17 giugno 2009: “Per il restante personale docente temporaneo che – al di fuori delle ipotesi del sopracitato art. 37 – si trovi in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto non il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione ma bensì uno specifico contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all’ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale.”.

Elemento cruciale: la stipula di questo contratto aggiuntivo non è obbligatoria per il dirigente scolastico. Si tratta di una facoltà organizzativa, non di un obbligo giuridico. Il dirigente conserva pertanto piena discrezionalità nel decidere se impiegare il supplente uscente oppure se coprire le operazioni di scrutinio e di esame avvalendosi di docenti già in servizio presso l’istituto e non altrimenti impegnati.

Il dirigente può utilizzare i docenti interni “a disposizione”?

La risposta è affermativa. L’ordinamento scolastico promuove l’utilizzo ottimale delle risorse umane interne all’istituzione scolastica, in coerenza con i principi di efficienza, buon andamento e contenimento della spesa pubblica. La nota ministeriale sulle supplenze per l’a.s. 2026/2027 ribadisce la gerarchia delle priorità nell’assegnazione degli incarichi, che impone di valorizzare il personale già disponibile prima di ricorrere a nuovi contratti.

Sul piano operativo, l’assenza di un membro del consiglio di classe — che sia il titolare in malattia o il supplente il cui contratto è scaduto — determina semplicemente la nomina di un sostituto da parte del dirigente scolastico. Il TAR Calabria, con la sentenza n. 1986/2019, ha confermato la piena legittimità di questo meccanismo: “L’eventuale assenza di un componente del consiglio di classe dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina secondo la normativa vigente.”.

Il dirigente può pertanto nominare per le operazioni di scrutinio e per la commissione d’esame del primo ciclo un docente di matematica già in servizio nell’istituto e non impegnato in altre commissioni, senza dover necessariamente contrattualizzare il supplente uscente.

Gli esami di Stato del secondo ciclo: regole specifiche per i supplenti

Discorso parzialmente diverso vale per gli Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione. In questo contesto, i supplenti con contratto fino al 30 giugno o al 31 agosto possono essere designati commissari interni, con proroga del contratto fino al termine della sessione d’esame. I supplenti temporanei che ricadono nell’art. 37 del CCNL (assenza del titolare per almeno 90 giorni con rientro dopo il 30 aprile, trattandosi di classi terminali) hanno diritto sia alla proroga fino agli scrutini sia a un nuovo contratto per le operazioni d’esame, con oneri a carico della scuola sede degli esami.

I supplenti che invece non rientrano in nessuna delle suddette categorie, qualora vengano designati come commissari (interni o esterni), sono trattati alla stregua di personale estraneo all’amministrazione e percepiscono esclusivamente i compensi onnicomprensivi connessi all’espletamento degli esami, senza che sia prevista alcuna specifica stipula contrattuale aggiuntiva.

Il quadro del nuovo CCNL 2022-2024

Sul piano della contrattazione collettiva, occorre ricordare che il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024, sottoscritto il 23 dicembre 2025, non ha modificato nella sostanza la disciplina delle supplenze temporanee e dei relativi diritti alla proroga, che restano ancorati all’impianto normativo del CCNL 2007 e alle note ministeriali di attuazione. Il nuovo contratto ha inciso principalmente sul trattamento economico — con incrementi stipendiali differenziati per anzianità, a decorrere dal 1° gennaio 2024 — e sulla struttura delle relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica, senza alterare il meccanismo della proroga ex art. 37.

Schema riepilogativo: chi ha diritto a cosa

Tipologia di supplente

Condizioni

Conseguenza

Supplente con contratto fino al termine delle lezioni

Titolare assente ≥150 giorni; rientro dopo il 30 aprile

Proroga automatica fino al termine degli scrutini/esami (non maturità)

Supplente su classi terminali

Titolare assente ≥90 giorni; rientro dopo il 30 aprile

Proroga automatica con soglia ridotta

Supplente “breve” (non rientra nell’art. 37)

Assenza del titolare inferiore alle soglie minime

Nessun diritto alla proroga; eventuale nuovo contratto a discrezione del DS

Supplente designato commissario interno (contratto 30/06 o 31/08)

Qualsiasi tipo

Proroga fino al termine della sessione d’esame

Supplente esterno o non rientrante nelle categorie precedenti

Qualsiasi tipo

Solo compensi onnicomprensivi per esami; nessun contratto

Conclusioni

La disciplina della proroga dei contratti supplenti per le operazioni di fine anno scolastico è articolata e non consente generalizzazioni. Il diritto alla proroga automatica è riservato ai soli supplenti che abbiano garantito la continuità didattica per un periodo significativo, nel rispetto delle soglie temporali fissate dall’art. 37 del CCNL. Al di fuori di tali ipotesi, il dirigente scolastico dispone di ampia discrezionalità organizzativa e può legittimamente coprire gli scrutini e gli esami avvalendosi del personale già in servizio nell’istituto, senza incorrere in alcuna violazione dei diritti del supplente uscente. Un principio che, in tempi di razionalizzazione delle risorse pubbliche, assume un rilievo operativo di primaria importanza per le istituzioni scolastiche.

Avv. Gianfranco Nunziata

(Foro di Salerno)

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail