Scuola dell'infanzia: quando è possibile rimandare l'iscrizione alla primaria

Deroghe all'obbligo scolastico per un anno: le indicazioni su disabilità, adozioni e bisogni educativi speciali documentati e certificati.

05 febbraio 2026 11:00
Scuola dell'infanzia: quando è possibile rimandare l'iscrizione alla primaria - Alunna dell'infanzia
Alunna dell'infanzia
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Una recente nota dell'Ufficio scolastico di Torino fa chiarezza sulla permanenza nella scuola dell'infanzia in vista dell'anno scolastico 2026/2027. Il trattenimento, limitato a casi eccezionali, è esteso ai BES e richiede una specifica documentazione condivisa con la famiglia.

Normativa e indicazioni sulla permanenza nella scuola dell'infanzia

La questione del trattenimento dei bambini di sei anni nel primo ciclo d'istruzione rappresenta un tema delicato, recentemente approfondito da una comunicazione dell'Ufficio scolastico di Torino. Il documento fa riferimento alla nota ministeriale n. 100847 del 17 dicembre 2025, che disciplina le iscrizioni per l'anno scolastico 2026/2027. Sebbene la normativa generale imponga l'iscrizione alla scuola primaria al compimento del sesto anno di età, esistono finestre di flessibilità normata.

Le deroghe all'obbligo di istruzione sono tradizionalmente concesse a discenti con disabilità certificata o in stato di adozione. Tuttavia, l'interpretazione fornita dall'Ufficio scolastico, ricollegandosi alla nota MIUR n. 547 del 2014 e alla Direttiva sui Bisogni Educativi Speciali (BES) del 2012, chiarisce che tale possibilità è estensibile anche a chi manifesta difficoltà di apprendimento o svantaggi socio-culturali, pur in assenza di una disabilità conclamata. Si tratta di un riconoscimento della complessità delle classi odierne, dove le esigenze educative possono essere temporanee e legate a fattori fisici, psicologici o sociali.

Il ruolo dei Dirigenti e la procedura di valutazione

Non esiste alcun automatismo per ottenere la proroga della frequenza. La decisione di autorizzare un anno aggiuntivo nella scuola dell'infanzia deve scaturire da un'analisi rigorosa e da una richiesta esplicita della famiglia. I Dirigenti scolastici sono chiamati a esaminare ogni situazione con estrema sensibilità, avvalendosi del parere del collegio docenti e, ove necessario, del supporto di esperti e dei Servizi territoriali.

L'obiettivo prioritario rimane l'inclusione: le scuole sono invitate ad attivare strategie mirate e percorsi individualizzati prima di optare per il trattenimento. Solo qualora questi interventi non risultassero sufficienti a garantire l'acquisizione dei prerequisiti necessari per il passaggio alla primaria, si può procedere con la deroga. Tale provvedimento, in accordo con l'articolo 114 del decreto legislativo n. 297/1994, non può mai superare la durata di un anno scolastico, tempo ritenuto congruo per colmare il gap maturazionale o cognitivo.

Fattori di vulnerabilità e tutela degli alunni adottati

Un'attenzione specifica è riservata agli alunni adottati, sia con adozione nazionale che internazionale. Richiamando le Linee di indirizzo 2023, la normativa prevede che per i bambini tra i cinque e i sei anni possano emergere criticità legate alla storia pregressa, come l'arrivo recente in Italia o la provenienza da contesti di grave incuria.

L'Ufficio scolastico elenca puntualmente gli indicatori che possono giustificare il riconoscimento di esigenze educative speciali e la conseguente permanenza:

  • Evidenti fattori di vulnerabilità emotiva o sociale;

  • Un livello di competenze neuropsicologiche non ancora adeguato alle richieste della scuola primaria;

  • Discrepanze significative tra le risorse effettive del bambino e le richieste ambientali.

In questi frangenti, documentare accuratamente "le effettive risorse e difficoltà" diventa l'elemento discriminante per permettere al minore di consolidare le proprie competenze in un ambiente protetto, evitando un ingresso precoce e potenzialmente traumatico nel grado successivo di istruzione.

Domande Frequenti (FAQ)

Chi può richiedere la permanenza nella scuola dell'infanzia?

La richiesta deve partire dalla famiglia. La deroga è prevista principalmente per bambini con disabilità certificata (L. 104/92) o adottati. Tuttavia, le recenti disposizioni estendono questa possibilità, in casi eccezionali e documentati, anche agli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) non certificati come disabilità.

Quanto può durare il trattenimento alla scuola dell'infanzia?

La permanenza non può superare il limite massimo di un anno scolastico. Questo periodo è considerato il tempo strettamente necessario affinché l'alunno possa acquisire i prerequisiti fondamentali per affrontare con serenità la scuola primaria.

Chi prende la decisione finale sul trattenimento?

La decisione spetta al Dirigente scolastico, che agisce sentito il parere del team dei docenti e, spesso, con il supporto di specialisti o dei Servizi territoriali. È fondamentale che vi sia un accordo condiviso con la famiglia del bambino.

Quali sono i motivi validi per restare un anno in più?

Tra i motivi valutati rientrano fattori di vulnerabilità, recente arrivo in Italia (specialmente per adozioni internazionali), contesti di provenienza caratterizzati da incuria, o un ritardo nello sviluppo delle competenze funzionali e neuropsicologiche necessarie per l'apprendimento formale.

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