Seconda posizione economica ATA, riconosciuti arretrati ad una lavoratrice: maxi indennizzo per il MiM
Il Tribunale di Roma riconosce gli arretrati per la seconda posizione economica ATA dal 2011, condannando il Ministero a pagare 21.600 euro.
Una sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma ha condannato il Ministero dell’Istruzione al pagamento di 21.600 euro. La decisione riguarda il beneficio economico arretrato spettante ad una dipendente per la seconda posizione economica ATA. Il diritto, acquisito nel 2011, era stato bloccato. La giustizia ha riconosciuto la decorrenza retroattiva del diritto.
Il blocco dei fondi e il diritto negato
La vicenda giudiziaria, promossa dalla UIL Scuola, si fonda sul principio giuridico stabilito dalla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008. Questo accordo prevede che il diritto all'emolumento per la seconda posizione economica maturi dal momento in cui il lavoratore supera la prova preselettiva e viene inserito nelle graduatorie definitive. La dipendente amministrativa aveva acquisito il diritto nel settembre 2011, ai sensi dell'articolo 50 del CCNL 2006/2009, ma l'erogazione fu bloccata. La sospensione fu causata dalle misure di contenimento della spesa pubblica introdotte dal d.l. 78/2010, che congelò le progressioni di carriera per il triennio successivo.
La sentenza sulla seconda posizione economica ATA
Nonostante il blocco triennale fosse cessato nel 2014, il Ministero ha tentato di limitare il riconoscimento economico, creando un vuoto stipendiale. Gli accordi successivi, come il CCNL dell'11 giugno 2014, avevano introdotto un emolumento una tantum come parziale ristoro per il personale interessato. L'amministrazione ministeriale aveva infatti riconosciuto l'indennità piena solo con decorrenza dal 1° gennaio 2015, escludendo il pagamento degli arretrati per il cruciale periodo 2011-2014. Il Giudice ha stabilito che questa esclusione non possiede alcun fondamento giuridico, sottolineando che il blocco era scaduto senza proroghe legislative che ne giustificassero il mantenimento.
La condanna e il precedente per il personale
La sentenza ha chiarito che l'emolumento da 1.800 euro annui previsto dal contratto doveva essere corrisposto anche per gli anni successivi alla fine del blocco, fino al 2022/2023. L'amministrazione non ha fornito alcuna prova documentale dell'avvenuto pagamento delle somme dovute, confermando di fatto l'inadempienza contrattuale durante il dibattimento. Di conseguenza, il Ministero è stato condannato a riconoscere l'intero importo di 21.600 euro, oltre agli interessi legali e alla rifusione delle spese processuali. Questa pronuncia assume valore significativo, poiché costituisce un precedente importante per i lavoratori ATA che, pur avendo maturato il diritto, non hanno mai percepito il relativo beneficio economico.