Servizio OSA: va riconosciuto nelle graduatorie ATA? I giudici dicono di si
Una sentenza stabilisce che il servizio OSA, anche se svolto tramite progetti sociali degli Enti Locali, dà punteggio nelle graduatorie ATA.


Il riconoscimento del servizio OSA (Operatore Socio Assistenziale) nelle graduatorie del personale ATA è stato al centro di una recente sentenza. Il Tribunale del lavoro di Avellino ha stabilito che negare il punteggio è illegittimo. Questo vale anche se il servizio è stato prestato tramite progetti sociali degli Enti Locali. La decisione sottolinea la natura subordinata del rapporto, equiparandolo al personale assunto dal Ministero. La sentenza apre la via ai risarcimenti per i danni subiti.
La natura del contenzioso sul punteggio ATA
La questione legale analizzata riguarda il mancato riconoscimento del punteggio nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario). Il contenzioso nasce dalla richiesta di una lavoratrice di vedersi attribuire i punti maturati per il servizio svolto come Operatore Socio Assistenziale (OSA). La ricorrente ha sottolineato che tale attività, pur essendo inquadrata formalmente in progetti sociali gestiti da Enti Locali, consisteva di fatto nell'assistenza quotidiana ad alunni con disabilità. Questo supporto avveniva durante l'orario didattico e all'interno delle stesse scuole pubbliche. La posizione del Ministero, tuttavia, era chiara e restrittiva: nessun punteggio per il servizio OSA reso in quel contesto specifico, differenziandolo di fatto da quello prestato dal personale ministeriale.
Il servizio OSA e il principio di non discriminazione
Il giudice del lavoro ha ribaltato la posizione ministeriale, accogliendo le tesi della ricorrente. Secondo la sentenza (Tribunale di Avellino, n. 753/2025), la natura del rapporto di lavoro in esame era chiaramente subordinata, indipendentemente dall'ente erogatore. Elementi fattuali come un compenso lordo mensile fisso, la decurtazione della retribuzione per assenza o malattia e lo svolgimento delle mansioni di assistenza ai disabili all'interno dell'istituto scolastico lo dimostrano in modo inequivocabile. Pertanto, il tribunale ha stabilito che questo servizio deve ricevere il medesimo riconoscimento attribuito al personale assunto direttamente dal Ministero. La decisione si fonda sul principio di non discriminazione (richiamando diverse sentenze della Cassazione), che vieta disparità di trattamento ingiustificate verso i lavoratori a tempo determinato.
Diritto al punteggio e risarcimento del danno
Valutata la documentazione fornita, il giudice ha concluso che la ricorrente ha pieno diritto all'attribuzione del punteggio come richiesto nel ricorso. Ma la sentenza va oltre, accogliendo anche la domanda di risarcimento danni, ritenuta fondata. La lavoratrice, infatti, ha assolto all'onere della prova, dimostrando il danno concreto subito a causa dell'illegittima decurtazione del punteggio. È stato provato che, senza tale penalizzazione, la ricorrente avrebbe ottenuto incarichi lavorativi in determinati periodi. L'amministrazione resistente, in quegli stessi periodi, ha stipulato contratti con altri candidati aventi la medesima qualifica che possedevano un punteggio inferiore a quello che sarebbe spettato alla ricorrente con il corretto riconoscimento del servizio OSA.