Sospensione docente: la Cassazione conferma la competenza del DS in assenza di eccezione tempestiva
La Cassazione conferma la legittimità della sospensione inflitta da un DS, respingendo l’eccezione d’incompetenza sollevata dal docente per tardività.


Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 10375/2025) conferma la legittimità della sospensione disciplinare irrogata da un dirigente scolastico, respingendo il ricorso di un docente. La sentenza ribadisce un punto cruciale: l’eccezione di incompetenza va sollevata tempestivamente, pena l’inammissibilità. Ecco cosa stabilisce la pronuncia e quali riflessi ha sul potere disciplinare dei dirigenti scolastici.
Il caso: sospensione di un docente per sei giorni
Un docente è stato sospeso dal servizio per sei giorni con privazione della retribuzione, a seguito di una contestazione disciplinare. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e in appello, ha presentato ricorso per Cassazione, sollevando tra le varie doglianze anche la questione dell’incompetenza del dirigente scolastico (DS) a disporre la sanzione.
La decisione della Corte d’Appello
La Corte territoriale ha ritenuto inammissibile l’eccezione di incompetenza dell’organo sanzionatore, in quanto sollevata per la prima volta solo nelle memorie difensive e non nel ricorso introduttivo. Inoltre, la stessa Corte ha affermato, nel merito, che il dirigente scolastico è competente a infliggere sanzioni disciplinari ai sensi dell’art. 55-bis, comma 9-quater del D.lgs. 165/2001, come modificato dal D.lgs. 75/2017.
Il docente invoca la normativa previgente
Il docente sosteneva che, in base al combinato disposto degli artt. 492 e 494 del D.lgs. 297/1994, la sospensione fino a un mese rientrasse nella competenza dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) e non del DS. Di conseguenza, secondo il ricorrente, la sanzione sarebbe stata disposta da un organo incompetente, richiamando anche recenti sentenze che avevano rimesso in discussione i poteri disciplinari dei dirigenti.
La Cassazione respinge il ricorso: eccezione tardiva e infondata
La Suprema Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, confermando la pronuncia d’appello:
- Eccezione tardiva: la questione di incompetenza non era stata sollevata nel ricorso di primo grado;
- Eccezione infondata nel merito: il DS è legittimato a irrogare sanzioni come la sospensione fino a dieci giorni, alla luce delle modifiche legislative introdotte nel 2017.
C’è un ripensamento giurisprudenziale?
Nonostante precedenti sentenze che avevano limitato il potere sanzionatorio dei dirigenti scolastici, questa ordinanza sembra confermare una linea più flessibile, soprattutto quando il ricorrente non solleva tempestivamente l’eccezione d’incompetenza. Resta però aperto il dibattito sull'effettiva estensione del potere disciplinare dei DS nei confronti del personale docente.