Sostegno scolastico e vincoli di bilancio: il TAR Campania impone il rispetto del PEI
I giudici campani sanciscono l'obbligo di garantire l'assistenza completa agli alunni con disabilità grave ignorando i vincoli di bilancio
Una storica pronuncia amministrativa riafferma la centralità dell'inclusione. Le ore di sostegno stabilite dai documenti di programmazione sono intoccabili: negarle per carenza di fondi viola il diritto costituzionale allo studio e all'integrazione.
La vittoria delle famiglie contro i tagli indiscriminati
Al centro della disputa legale, conclusasi lo scorso 20 gennaio, vi è la vicenda di uno studente iscritto alla scuola secondaria di primo grado in un istituto di Capua. Il giovane, affetto da una disabilità certificata come grave ai sensi della Legge 104/92, si era visto riconoscere dal Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) la necessità di una copertura totale, quantificata in 30 ore settimanali. Tuttavia, l'amministrazione scolastica aveva assegnato unilateralmente soltanto 18 ore, lasciando l'alunno privo di tutela per quasi metà del tempo scuola.
I genitori, assistiti dai propri legali, hanno opposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, ottenendo una vittoria piena. I magistrati hanno smontato la logica del razionamento delle risorse, ordinando l'immediata attribuzione delle ore mancanti. La sentenza evidenzia come il Piano Educativo Individualizzato (PEI) non sia un semplice suggerimento, ma un atto vincolante che definisce il "nucleo indifendibile" del diritto allo studio, il quale non può essere compresso da esigenze di cassa o da carenze d'organico.
Il diritto alle ore di sostegno prevale sui vincoli di bilancio
La giurisprudenza in materia sta consolidando un orientamento inequivocabile: l'erogazione del servizio di supporto non è subordinata alla disponibilità finanziaria dell'Ente. Richiamando le sentenze numero 80/2010 e 275/2016 della Corte Costituzionale, il TAR ha ribadito che, di fronte a una disabilità grave, non esiste discrezionalità amministrativa che tenga.
Il meccanismo è chiaro: una volta che il profilo di funzionamento e il PEI hanno stabilito il fabbisogno, l'amministrazione ha il dovere di attivare i cosiddetti "posti in deroga". La mancata assegnazione dell'insegnante specializzato, o la sua assegnazione con orario ridotto, costituisce una discriminazione sostanziale. Il tribunale ha specificato che le esigenze organizzative o la mancanza di personale di ruolo non sono giustificazioni ammissibili per depotenziare l'offerta formativa destinata agli studenti più fragili.
Responsabilità dirigenziali e danno erariale
Un aspetto cruciale e innovativo di questa sentenza risiede nel monito lanciato alla pubblica amministrazione riguardo allo spreco di risorse pubbliche. Il TAR ha evidenziato una prassi patologica: il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) resiste sistematicamente in giudizio, pur sapendo di soccombere nel 95% dei casi. Questo atteggiamento comporta un esborso massiccio per le spese legali, denaro che viene sottratto proprio alla didattica.
Per tale ragione, i giudici hanno disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei Conti e all'Ufficio centrale di Bilancio. L'obiettivo è verificare eventuali responsabilità per danno erariale derivanti dalla mancata tempestività del Dirigente Scolastico o degli Uffici Scolastici Regionali nel garantire il diritto. Se la scuola non ottempererà all'ordine entro quindici giorni, si attiverà la nomina di un commissario ad acta nella figura del Direttore generale del personale scolastico, commissariando di fatto l'istituto inadempiente per garantire l'esecuzione della sentenza.
Domande Frequenti (FAQ)
Cosa succede se la scuola non rispetta le ore previste dal PEI? Le famiglie possono presentare ricorso al TAR. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che le ore indicate nel Piano Educativo Individualizzato siano vincolanti e debbano essere garantite integralmente.
La scuola può ridurre le ore di sostegno per mancanza di fondi? No. La Corte Costituzionale ha stabilito che il diritto all'istruzione degli alunni con disabilità non può essere limitato da vincoli di bilancio. Se mancano i fondi o gli insegnanti in organico, devono essere istituiti posti in deroga.
Chi è responsabile della richiesta delle ore di sostegno? Il Dirigente Scolastico ha l'obbligo di richiedere all'Ufficio Scolastico Regionale l'esatto numero di ore stabilito dal GLO nel PEI. La mancata richiesta o l'inerzia possono comportare responsabilità amministrative.
Quanto tempo ha l'amministrazione per adeguarsi alla sentenza? Nel caso specifico, il TAR ha concesso 15 giorni dalla notifica. Scaduto tale termine, interviene un commissario nominato dal tribunale per eseguire forzatamente il provvedimento.