Stop alle false illusioni per gli ex LSU ATA: il commento di SGS alla recente Sentenza di Palermo
La sentenza di Palermo chiarisce i limiti dei ricorsi per gli ex LSU ATA, invitando i lavoratori a evitare facili e inutili business.
La recente decisione della Corte d’Appello di Palermo ha riacceso il dibattito sulla stabilizzazione degli ex LSU ATA. Mucci avverte i lavoratori: non bisogna cedere a false promesse o business sindacali, poiché la giustizia richiede prove concrete di subordinazione.
Mucci, sentenza Corte d'Appello di Palermo: “No business e false illusioni ai lavoratori ex lsu ata”
Evitate chi promette "vittoria sicura per tutti" La frustrazione è comprensibile, ma l'unica via per cambiare le cose resta la pressione politica – dichiara Mucci - Come ha detto la stessa Corte d'Appello di Palermo nella sentenza n. 24/2026): lo stesso servizio (pulizie, ausiliariato nelle scuole statali, sotto ordini del dirigente scolastico) viene valorizzato per chi aveva un contratto co.co.co. "diretto" o altra forma, ma non per chi era formalmente con cooperativa (anche se di fatto il rapporto era identico, subordinato alla PA scolastica).
Il Ministero continua a negare sistematicamente in fase amministrativa, costringendo migliaia di ex LSU ATA a ricorrere al giudice del lavoro (spesso con prove documentali simili: decreti proroghe USR, ordini di servizio DS, gestione ferie dal dirigente scolastico, ecc.). Costi, tempi e stress: anche se molti ricorsi sono “gratuiti” su questo ho forti dubbi – dichiara Mucci - o low-cost per iscritti ai sindacati resta l'onere di raccogliere documenti, partecipare ad assemblee, attendere sentenze (mesi/anni), e il rischio di perdere. Non tutti i casi sono identici: alcuni ricorsi su appalti storici o ex LSU sono già stati rigettati in passato, e c'è chi accusa i sindacati di "creare false illusioni" o confusione tra co.co.co. e cooperative. Altri dicono che è "un business" per i sindacati (adesioni, tessere). Condivido sottolinea Mucci.
La sentenza non si applica automaticamente a chi aveva contratti subordinati a tempo determinato con cooperative private (le classiche coop di pulizie o servizi appaltati, senza socio pubblico Ministero). In quei casi, spesso l'organizzazione del lavoro, ferie, permessi e ordini venivano gestiti dalla cooperativa, non dal DS/scuola. Manca la prova forte di "subordinazione alla PA statale". Applicare per analogia la sentenza di Palermo a tutti rischierebbe rigetti in tribunale (alcuni ricorsi simili passati sono già stati persi per mancanza di prove analoghe). Alcuni sindacati "sparano grosso" per raccogliere adesioni/tessere, promettendo vittorie facili, ma senza distinguere i casi (co.co.co. con socio pubblico vs. appalti privati) conclude il sindacalista.