Studente atleta bocciato al liceo: il TAR conferma la decisione della scuola
Il TAR Sicilia conferma la bocciatura di uno studente atleta: tre insufficienze e partecipazione scolastica carente giustificano la decisione.


Uno studente atleta è stato bocciato in un liceo scientifico siciliano nonostante un percorso sportivo agonistico e un Piano Formativo Personalizzato. Il TAR Sicilia ha respinto il ricorso presentato dalla famiglia, sottolineando il valore della preparazione scolastica e della partecipazione attiva al percorso didattico.
Tre gravi insufficienze e impegno scolastico non costante
Il consiglio di classe ha motivato la bocciatura dello studente atleta con tre insufficienze in materie fondamentali: italiano, matematica con informatica e fisica. Nonostante la possibilità di recupero, le lacune sono rimaste profonde e la partecipazione al lavoro in aula è apparsa saltuaria. Le numerose assenze — in parte dovute agli impegni sportivi — non sono state compensate da un’autonoma capacità di studio, ritenuta carente dai docenti. Il giudizio finale ha quindi tenuto conto non solo dei voti, ma anche del percorso complessivo dello studente.
Il ricorso: focus su sport, assenze e mancata sospensione del giudizio
I legali della famiglia hanno impugnato la decisione puntando sul Piano Formativo Personalizzato riservato agli studenti atleti. Tra le contestazioni principali: il mancato preavviso della possibile bocciatura, l’assenza della sospensione del giudizio e una gestione ritenuta inadeguata delle verifiche e dei corsi di recupero. La difesa ha sostenuto che le assenze dovute all’attività agonistica siano state penalizzate ingiustamente, limitando il diritto dello studente a un percorso scolastico equo.
La sentenza del TAR: lo sport non può sostituire lo studio
Nella sentenza n. 2087/2025, depositata il 25 settembre, il TAR Sicilia ha respinto il ricorso, ritenendo corretta la valutazione del consiglio di classe. Il tribunale ha precisato che le assenze per attività sportiva non hanno inciso sul monte ore minimo richiesto per l’ammissione agli scrutini. Tuttavia, ha ribadito che la scuola ha il compito di garantire non solo la frequenza, ma l’effettiva acquisizione delle competenze. La bocciatura, secondo i giudici, riflette una preparazione insufficiente e non configura alcuna irregolarità. La famiglia dovrà inoltre rimborsare le spese processuali.