Supplenza docente di ruolo e validità progressione di carriera [Chiarimenti]
Un docente di ruolo può accettare una supplenza? Analisi dell'art. 47 e delle implicazioni su carriera, stipendio e valutazione del servizio maturato.

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I docenti di ruolo, come risaputo, possono accettare una supplenza annuale in un diverso ordine o grado di istruzione. Questa scelta, regolata da una normativa specifica, è valida ai fini della progressione di carriera, ma con alcune precisazioni importanti da conoscere per una decisione informata.
La validità dell'anno di supplenza
L'anno di servizio svolto attraverso una supplenza da un docente di ruolo è pienamente valido ai fini della progressione di carriera, ovvero per il passaggio tra le diverse fasce stipendiali. Sebbene la retribuzione mensile percepita sarà quella prevista per gli incarichi a tempo determinato, l'anzianità maturata non andrà persa, garantendo la continuità nella progressione economica prevista dal contratto nazionale.
La normativa di riferimento: l'art. 47 del CCNL 2019/21
La possibilità per un insegnante di ruolo di accettare un incarico a termine è disciplinata dall'art. 47 del CCNL 2019/21. La norma stabilisce che il docente può accettare supplenze su posto intero, con scadenza al 30 giugno o 31 agosto, purché siano in un diverso grado di istruzione, per un'altra classe di concorso o su un'altra tipologia di posto, come ad esempio passare da posto comune a sostegno.
Mantenimento della titolarità e aspettativa
Chi accetta la supplenza mantiene la titolarità della sede di ruolo per un periodo di tre anni scolastici, ma viene collocato in aspettativa non retribuita per tutta la durata dell'incarico. Durante l'anno di supplenza, al docente si applica la disciplina contrattuale prevista per il personale a tempo determinato, anche per quanto riguarda la gestione delle ferie e degli altri istituti giuridici.
Requisiti e valutazione del servizio
Un requisito fondamentale per poter accettare una supplenza è aver superato l'anno di prova. Il docente che deve ancora svolgerlo non può accettare nomine a tempo determinato. Ai fini della mobilità e della graduatoria interna di istituto, l'anno di servizio svolto in supplenza viene valutato come servizio pre-ruolo, una distinzione importante rispetto al servizio continuativo nel proprio ruolo di titolarità.