TAR Lazio annulla bocciatura di un'alunna con disabilità: obbligo di recupero
Annullata la non ammissione di un'alunna con Legge 104: il registro elettronico non sostituisce la comunicazione diretta alle famiglie.
Con la sentenza n. 01532/2026, il TAR Lazio ha annullato la bocciatura di una studentessa con disabilità. I giudici hanno sancito l'illegittimità della decisione scolastica per mancata attivazione dei corsi di recupero e carente comunicazione con la famiglia oltre il mero utilizzo del registro elettronico.
Il caso: gravi lacune nella gestione del Piano Didattico Personalizzato
Una recente pronuncia della giustizia amministrativa ha rimesso in discussione le procedure di valutazione scolastica per gli studenti con fragilità, accendendo i riflettori sulle responsabilità degli istituti. La vicenda trae origine dal ricorso presentato dai genitori di una studentessa iscritta al primo anno di un liceo classico in provincia di Roma, certificata ai sensi della Legge 104/1992 per una situazione di handicap grave. Nonostante la famiglia avesse tempestivamente documentato il quadro clinico e il Consiglio di classe avesse elaborato un Piano Didattico Personalizzato (PDP) a novembre 2024, l'esito dello scrutinio finale ha decretato la non ammissione alla classe successiva.
La ragazza aveva concluso l'anno scolastico con una media del 6,10, frutto di un quadro disomogeneo composto da cinque sufficienze e altrettante insufficienze. Tuttavia, i giudici amministrativi hanno rilevato un'anomalia procedurale sostanziale: pur avendo individuato le difficoltà dell'alunna già nel primo quadrimestre, l'istituto non ha messo in campo alcuna strategia concreta di supporto. Il TAR Lazio ha evidenziato come le misure dispensative previste dal PDP — limitate a una riduzione dei carichi di lavoro nelle verifiche scritte — si siano rivelate del tutto inadeguate rispetto ai bisogni educativi speciali della minore, rendendo il giudizio di bocciatura viziato da un eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Il registro elettronico non assolve l'obbligo di comunicazione
Uno dei passaggi più significativi della sentenza riguarda le modalità di interazione scuola-famiglia. Il Tribunale ha ribadito con fermezza che la mera annotazione dei voti sul registro elettronico non è sufficiente a soddisfare gli obblighi informativi previsti dal DPR 122/2009. La normativa impone alle istituzioni scolastiche di fornire alle famiglie un'informazione tempestiva e dettagliata sul processo di apprendimento, specialmente quando si profilano criticità che potrebbero compromettere l'anno scolastico.
Nel caso specifico, i genitori non erano stati messi nella condizione di comprendere la gravità della situazione didattica, né erano stati convocati per discutere strategie correttive. L'istituto, infatti, ha calendarizzato gli incontri scuola-famiglia per l'anno successivo solo a metà settembre 2025, ben oltre i termini utili e solo dopo l'intervento dei legali. Questa condotta omissiva ha privato la famiglia della possibilità di intervenire con supporti esterni o di sollecitare la scuola stessa, violando il patto di corresponsabilità educativa.
TAR Lazio e bocciatura: necessario il tentativo di recupero
La decisione dei giudici amministrativi si fonda sul principio che la valutazione finale negativa non può essere un atto automatico, ma deve essere l'ultima ratio dopo aver tentato ogni strada per il successo formativo. L'Ordinanza Ministeriale 92/2007 e la Legge 170/2010 obbligano le scuole ad attivare interventi di recupero didattico non solo al termine dell'anno, ma in corso d'opera, subito dopo le valutazioni intermedie.
Nel caso in esame, il Consiglio di classe ha deliberato la bocciatura senza aver mai offerto alla studentessa la possibilità di colmare le lacune attraverso corsi di recupero o sportelli didattici. La sentenza sottolinea che, in presenza di insufficienze, la scuola avrebbe dovuto optare per la sospensione del giudizio, permettendo all'alunna di partecipare a programmi integrativi estivi. L'assenza di tali iniziative ha reso il giudizio finale illegittimo. In seguito all'ordinanza cautelare del 2 settembre 2025, la scuola è stata costretta a organizzare percorsi individualizzati tardivi; la studentessa, reintegrata nei suoi diritti, frequenta ora regolarmente la seconda liceo.