Bocciatura con PDP: il TAR Lombardia respinge il ricorso

Il TAR Lombardia conferma la bocciatura di una studentessa con PDP. La non ammissione è legittima se mancano le competenze necessarie.

A cura di Scuolalink Scuolalink
23 ottobre 2025 11:00
Bocciatura con PDP: il TAR Lombardia respinge il ricorso - Sentenza del Giudice
Sentenza del Giudice
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Il TAR della Lombardia ha respinto il ricorso dei genitori contro la bocciatura di una studentessa di un liceo milanese. Nonostante la presenza di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) per motivi di salute, i giudici hanno confermato la decisione della scuola. Il caso verteva su cinque insufficienze gravi e sulla presunta mancata applicazione di strumenti compensativi e misure di recupero. La sentenza ribadisce che il PDP non garantisce la promozione automatica.

Le ragioni del ricorso contro la bocciatura

La vicenda giudiziaria ha origine dalla decisione del consiglio di classe di un liceo milanese, che ha decretato la non ammissione di una studentessa alla classe successiva. Il provvedimento si basava su cinque insufficienze rilevanti in diverse discipline fondamentali per il percorso di studi. I genitori della minore hanno immediatamente presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. La tesi difensiva sosteneva che la scuola non avesse tenuto adeguatamente conto del Piano Didattico Personalizzato (PDP). Questo piano era stato attivato per comprovati motivi di salute della studentessa.

Secondo i ricorrenti, alla ragazza non sarebbero stati forniti gli strumenti dispensativi e compensativi previsti dal piano durante l'anno. Inoltre, la famiglia ha lamentato la mancata attuazione delle misure di recupero e potenziamento deliberate dallo stesso istituto, ritenendole insufficienti o non correttamente applicate. Un ulteriore punto del ricorso riguardava la presunta violazione del diritto di accesso agli atti, denunciando difficoltà nell'ottenere la documentazione necessaria a supportare l'impugnazione.

Misure di recupero e accesso agli atti scolastici

Il TAR Lombardia ha esaminato meticolosamente le censure sollevate dalla famiglia. Riguardo al diritto di accesso agli atti, i giudici hanno richiamato i principi consolidati della giurisprudenza amministrativa (citando sentenze del Consiglio di Stato n. 4390/2017 e TAR Sardegna n. 869/2021). Sebbene il diritto dei genitori ad acquisire la documentazione sia incondizionato, il tribunale ha precisato un punto cruciale. L'eventuale mancato accesso ad alcuni specifici documenti non determina, di per sé, l'illegittimità del giudizio di non ammissione.

Esistono infatti tutele specifiche previste dall'ordinamento per ottenere l'accesso (art. 116 c.p.a.). Per quanto concerne le misure di sostegno e recupero, la sentenza ha dato ragione all'istituto scolastico. I docenti avevano documentato, tramite relazioni dettagliate e registro elettronico, l'attivazione di lezioni individuali, corsi di recupero specifici e sportelli didattici. Le prove e le relazioni certificavano l'effettiva applicazione degli strumenti previsti dal PDP durante le verifiche e le attività di recupero.

Bocciatura e PDP: il principio della competenza

Il punto focale della sentenza riguarda il valore del PDP nel processo di valutazione finale. Il TAR ha chiarito che non esiste alcun obbligo normativo che imponga ai docenti di specificare nel verbale di scrutinio finale ogni singola misura applicata per ogni singola verifica. La giurisprudenza (incluse recenti sentenze come TAR Lombardia n. 2400/2023 e Consiglio di Stato n. 9448/2022) è costante nel ribadire un principio. Anche per studenti con DSA (Legge 170/2010), la norma garantisce una didattica personalizzata e l'uso di strumenti compensativi, ma non esonera dal raggiungimento di una votazione sufficiente in tutte le materie.

La non ammissione, sebbene dolorosa, non ha finalità sanzionatoria, ma prettamente educativa. La ripetizione dell'anno è vista come necessaria per acquisire le competenze non maturate. Il tribunale ha infine respinto anche la censura sulla presunta insufficienza di verifiche. Ha sottolineato come le assenze della studentessa e il mancato utilizzo delle opportunità di recupero offerte abbiano legittimamente inciso sul giudizio finale.

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