Titoli esteri sul sostegno: i requisiti per accedere ai percorsi formativi
Docenti con titolo estero: chiariti dal Ministero i criteri per accedere ai percorsi sul sostegno. Ammessi solo casi in attesa di riconoscimento al 1° giugno


Il Ministero chiarisce i criteri per accedere ai percorsi straordinari di specializzazione sul sostegno, rivolti ai docenti con titolo estero in attesa di riconoscimento, secondo quanto previsto dall’art. 7 del DL 71/2024 e dal decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025. Le condizioni variano in base alla data di presentazione dell’istanza e alla conclusione del procedimento
Criteri temporali per accedere ai percorsi formativi per docenti di sostegno
Solo chi ha presentato l’istanza di riconoscimento entro il 31 gennaio 2024 può accedere ai percorsi formativi, purché il procedimento non si sia concluso entro il 1° giugno 2024. Chi ha presentato domanda dopo il 31 gennaio non ha diritto a partecipare, così come coloro che hanno ricevuto un provvedimento espresso prima del 1° giugno. È ammesso invece chi ha ricevuto una decisione successivamente. Fondamentale è la data di presentazione della richiesta e l’assenza di un provvedimento espresso entro il termine stabilito.
Casi esclusi e ricorsi pendenti
Sono esclusi dai percorsi anche i docenti che, pur avendo ricevuto un provvedimento espresso prima del 1° giugno, abbiano impugnato tale decisione: il contenzioso valido deve riguardare la mancata risposta amministrativa (ricorso sul silenzio), non l’annullamento di un diniego. Inoltre, la rinuncia all’istanza presentata tramite la piattaforma “Riconoscimento Professione Docente” deve avvenire esclusivamente tramite la stessa, mediante l’apposita funzione, e non via PEC.
Crediti formativi e servizio sul sostegno
Il numero di crediti da conseguire varia in base all’esperienza maturata. Chi ha svolto almeno un anno di servizio su posto di sostegno nel grado per cui si chiede l’accesso ai percorsi deve ottenere 36 CFU, con il tirocinio ritenuto assolto. In assenza di tale esperienza, occorrono 48 CFU di cui 12 di tirocinio diretto. L’anno di servizio valido è quello da almeno 180 giorni o continuativo dal 1° febbraio fino agli scrutini finali (entro il 30 giugno per l’infanzia).
Garanzia di partecipazione e ruolo di INDIRE
L’ammissione ai percorsi deve essere garantita a tutti coloro che rispettano i requisiti. Nel caso in cui un’università non possa accogliere tutte le domande, è tenuta a trasmettere le eccedenze all’INDIRE, che provvederà ad attivarli. Questo meccanismo garantisce pari opportunità a tutti i candidati aventi diritto, senza esclusioni dovute a limiti di capienza degli atenei. I percorsi, quindi, verranno comunque attivati per tutti gli aventi diritto, anche in sedi diverse da quelle inizialmente scelte.