Trattenimento in servizio oltre i 67 anni, misura valida anche per i precari: la decisione del Tribunale di Pescara

Il trattenimento in servizio riguarda anche i docenti precari senza pensione, secondo il Tribunale di Pescara.

04 luglio 2026 19:00
Trattenimento in servizio oltre i 67 anni, misura valida anche per i precari: la decisione del Tribunale di Pescara - Sentenza del Giudice
Sentenza del Giudice
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Il trattenimento in servizio oltre i limiti d'età torna al centro del dibattito scolastico. Il Tribunale di Pescara ha stabilito che anche i docenti precari senza i requisiti pensionistici possono restare nelle graduatorie GPS dopo i 67 anni. La vicenda riguarda un insegnante assistito dall'avvocato Marcello Di Iorio, escluso dall'aggiornamento delle graduatorie perché troppo «anziano» secondo le regole ministeriali, ma privo dei contributi minimi per andare in pensione.

Il caso del docente escluso dalle GPS

Un docente precario si è rivolto al Tribunale di Pescara dopo essere stato bloccato nell'aggiornamento delle graduatorie GPS. Il motivo? Aveva già compiuto 67 anni, ma non aveva ancora raggiunto il numero di contributi necessario per ottenere la pensione minima. Il lavoratore ha quindi chiesto una proroga del servizio, basandosi sul principio secondo cui nessuno dovrebbe restare senza stipendio né pensione solo per un limite anagrafico. L'avvocato Marcello Di Iorio ha seguito la vicenda, portando il caso davanti al giudice con un ricorso urgente. La situazione mette in luce una disparità concreta tra chi ha un contratto stabile e chi lavora con supplenze, spesso privo delle stesse tutele previdenziali garantite al personale di ruolo.

Cosa prevede la normativa sul trattenimento in servizio

L'articolo 509 del Testo Unico della Scuola, al comma 3, permette il trattenimento in servizio per chi, pur avendo compiuto 65 anni, non ha ancora raggiunto gli anni utili per la pensione minima. Il limite massimo previsto dalla norma è il compimento del settantesimo anno di età. Questa regola, pensata originariamente per il personale di ruolo, diventa un nodo delicato quando si applica ai precari. L'Ordinanza Ministeriale n. 27/2026, che disciplina l'aggiornamento delle graduatorie GPS, esclude infatti chi ha già compiuto 67 anni entro il 1° settembre dell'anno di aggiornamento.

La disparità tra ruolo e precariato

Il nodo centrale della vicenda riguarda la parità di trattamento. Un docente di ruolo che non ha raggiunto il minimo contributivo ha diritto a restare in servizio fino al compimento dei 70 anni. Un docente precario nella stessa condizione, invece, rischia di restare escluso dalle graduatorie proprio quando ne avrebbe più bisogno. Questo squilibrio ha spinto diversi lavoratori a rivolgersi ai tribunali, chiedendo il riconoscimento dello stesso diritto già garantito al personale stabile.

I precedenti nei tribunali italiani

Prima della pronuncia di Pescara, altri tribunali italiani si erano già espressi a favore dei docenti precari. I Tribunali di Trapani, Salerno, Velletri e Siena hanno riconosciuto il diritto all'iscrizione nelle graduatorie fino al raggiungimento del requisito contributivo minimo. Queste decisioni si basano tutte sullo stesso principio: non si può escludere un lavoratore dalle graduatorie solo per motivi anagrafici, quando la legge riconosce lo stesso diritto ai colleghi di ruolo.

La decisione del Tribunale di Pescara

Il Tribunale di Pescara, chiamato a decidere in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 del Codice di Procedura Civile, ha accolto il ricorso del docente. Il giudice ha ordinato al Ministero di reinserire l'insegnante nelle graduatorie GPS della provincia. Grazie a questa decisione, il docente potrà ottenere incarichi di supplenza fino al raggiungimento dei 20 anni di anzianità contributiva richiesti per la pensione minima. La sentenza conferma un orientamento sempre più diffuso tra i giudici italiani: il trattenimento in servizio oltre i 67 anni non può essere negato ai precari se manca ancora il requisito pensionistico minimo.

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