Utilizzazioni 2025: i docenti perdenti posto possono chiedere il rientro con precedenza
Utilizzazioni 2025: i docenti perdenti posto possono chiedere il rientro nella scuola di ex titolarità con precedenza. Domanda dal 14 al 25 luglio 2025


I docenti trasferiti d’ufficio per soprannumero possono chiedere l’utilizzazione per rientrare nella scuola di ex titolarità e nel comune precedente. La richiesta è ammessa tra il 14 e il 25 luglio 2025 e prevede l’esercizio di una precedenza specifica nel rispetto di quanto stabilito dal CCNI utilizzazioni 2025/2028
Utilizzazioni: rientro nella scuola di ex titolarità
I docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata per soprannumero hanno diritto a presentare istanza di utilizzazione per rientrare nella scuola di precedente titolarità. La possibilità è prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera b) del CCNI utilizzazioni 2025/2028. Possono beneficiare di questa misura coloro che sono stati trasferiti, anche senza domanda, dal 2015/16 in poi, e che negli anni successivi abbiano chiesto il trasferimento anche verso l’istituto di ex titolarità. In questo modo, per l’anno scolastico 2025/26, sarà possibile per i soprannumerari chiedere il rientro nella scuola da cui sono stati allontanati, fruendo di una specifica precedenza.
Ordine delle preferenze e comuni viciniori
I docenti interessati dovranno indicare come prima preferenza nella domanda di utilizzazione la scuola di ex titolarità. In subordine potranno esprimere le preferenze per le altre scuole del comune di precedente titolarità o, se non disponibili, quelle del comune viciniore. È importante sottolineare che, se si desidera concorrere per sedi in un altro comune, è obbligatorio inserire prima il comune o distretto sub-comunale della scuola di ex titolarità. In caso contrario, tutte le preferenze espresse per altri comuni saranno annullate. L’ordine di preferenza deve dunque essere strutturato in modo da tutelare il diritto al rientro e rispettare le regole dettate dal contratto integrativo.
Utilizzazioni: precedenza per il rientro
Il CCNI mobilità annuale 2025/28, all’articolo 8, comma 1, punto II lettera c), riconosce una precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità al personale trasferito d’ufficio nei dieci anni scolastici precedenti. Tale precedenza è valida per tutti gli ordini e gradi di scuola, nonché per il personale educativo e ATA. Affinché il diritto alla precedenza sia riconosciuto, è necessario che l’interessato abbia richiesto ogni anno il trasferimento verso la scuola originaria. Questo dimostra la continuità dell’intenzione al rientro e consente di ottenere un vantaggio nella procedura di utilizzazione.
Documentazione necessaria
Alla domanda di utilizzazione, i docenti che intendono avvalersi della precedenza devono allegare il modello F, nel quale dichiarano il servizio continuativo e la volontà di rientrare nell’istituto di precedente titolarità. Il documento deve essere compilato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, punti II e V del CCNI mobilità 2025/28 e articolo 8, comma 1, punto II del CCNI utilizzazioni 2025/28. La dichiarazione è necessaria per certificare il diritto al reintegro con precedenza e deve essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000. Una corretta compilazione e presentazione della documentazione è fondamentale per vedere accolta l’istanza di utilizzazione e poter tornare nella propria sede scolastica originaria