Visto per studio negato a studente libanese, il TAR conferma il diniego
Il TAR Lazio conferma il diniego del visto per studio a un cittadino libanese: insufficienti le garanzie economiche presentate al Consolato


Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso di un cittadino libanese contro il diniego di visto per motivi di studio deciso dal Consolato italiano a Beirut. I giudici hanno ritenuto insufficienti le garanzie economiche presentate, tra cui il basso reddito della madre e la sponsorizzazione ritenuta poco chiara del fratello residente in Italia
Requisiti economici insufficienti per il visto
La vicenda trae origine dalla domanda di visto per studio presentata il 25 agosto 2021 da un cittadino libanese, assistente infermiere trentenne, che intendeva iscriversi all’Università degli Studi di Trieste. Alla richiesta erano allegate informazioni sulla situazione economica e familiare del richiedente, inclusi un estratto conto bancario da 6.000 euro e una dichiarazione di sostegno da parte del fratello residente a Trieste. Tuttavia, il Consolato italiano a Beirut ha emesso un preavviso di diniego il 30 agosto 2021, segnalando dubbi sulla finalità reale del viaggio e carenze nei mezzi di sostentamento. Il reddito della madre, pari a 750.000 lire libanesi mensili (circa 38 dollari americani), è stato considerato non idoneo, e le informazioni sulla situazione del fratello “poco trasparenti”.
Il TAR conferma la legittimità della decisione
Con la sentenza n. 15153/2025, pubblicata il 1° agosto dalla Quinta Sezione Quater del TAR Lazio, è stata confermata la legittimità del diniego da parte del Ministero degli Affari Esteri. Il ricorrente lamentava eccesso di potere e difetto di motivazione, ma i giudici hanno ritenuto che, sebbene la motivazione dell’Amministrazione fosse succinta, essa risultava comunque idonea a far comprendere l’iter logico seguito, anche grazie all’interlocuzione procedimentale intercorsa. Il Tribunale ha richiamato l’art. 4 del d.lgs. 286/1998 e l’art. 6 del DPR 394/1999, ribadendo che il visto per studio richiede una verifica rigorosa dei mezzi di sussistenza, non solo per la durata del soggiorno ma anche per il ritorno nel Paese di origine.
Fratello sponsor non sufficiente, respinto il ricorso
Secondo il TAR, la sponsorizzazione del fratello non garantiva affidabilità sufficiente a coprire i costi di un soggiorno pluriennale, a causa dell’incertezza sui suoi reali mezzi economici. Anche la somma di 6.000 euro depositata in banca non è stata ritenuta adeguata, in assenza di redditi stabili e verificabili. I giudici hanno sottolineato l’importanza di accertare la reale disponibilità e continuità delle fonti di reddito, considerando l’investimento necessario per un percorso universitario completo in Italia. Il ricorrente è stato condannato a pagare 1.000 euro di spese processuali al Ministero degli Affari Esteri, che ha difeso la legittimità della valutazione consolare. La sentenza rappresenta un’ulteriore conferma dell’orientamento giurisprudenziale che valorizza la rigorosa verifica economica per l’ammissione degli studenti stranieri nel sistema universitario italiano.