Abilitazione 30 CFU: quale voce selezionare nella domanda del concorso PNRR3

Abilitazione 30 CFU ex art. 13: quale voce selezionare nella domanda per il concorso PNRR3 ed evitare errori sulla normativa.

A cura di Scuolalink Scuolalink
24 ottobre 2025 09:00
Abilitazione 30 CFU: quale voce selezionare nella domanda del concorso PNRR3 - Concorso PNRR 3
Concorso PNRR 3
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La compilazione della domanda per il concorso PNRR3 presenta dubbi per i candidati con abilitazione da 30 CFU (ex art. 13). Un chiarimento sindacale aiuta a identificare la voce corretta nel menù a tendina. È cruciale distinguere i diversi percorsi formativi e la normativa di riferimento (art. 13 vs art. 2). Scegliere l'opzione errata può influire sulla valutazione del titolo. Questa guida analizza la procedura corretta da seguire.

La selezione corretta per l'abilitazione 30 CFU

La compilazione della domanda di partecipazione al concorso PNRR3 sta generando notevoli incertezze tra i candidati, in particolare per coloro che accedono utilizzando l'abilitazione da 30 CFU conseguita ai sensi dell'articolo 13. Un intervento chiarificatore è emerso durante un recente question time su OrizzonteScuola TV, dove la sindacalista Chiara Cozzetto (Anief) ha fornito indicazioni tecniche precise. Il nodo cruciale riguarda l'individuazione della voce corretta nel menù a tendina della piattaforma ministeriale. Cozzetto ha specificato che l'opzione da selezionare è quella che, al termine della dicitura, riporta la frase: "...perché in possesso di altra abilitazione o specializzazione".

Questa scelta è determinante per il corretto inquadramento del titolo di accesso. La rappresentante sindacale ha inoltre sottolineato come questa opzione si distingua nettamente da quella riservata ai candidati che vantano tre anni di servizio, i quali seguono un percorso di reclutamento e abilitazione differente. L'indicazione mira a prevenire errori procedurali che potrebbero avere conseguenze nella fase di valutazione dei titoli e nell'attribuzione dei relativi punteggi, vista la complessità del quadro normativo attuale.

Evitare l'errore comune sull'articolo 13

Il rischio di errore nella compilazione è concreto, poiché il menù a tendina della domanda ministeriale include anche una voce che cita esplicitamente l'"art. 13". Questa opzione attira naturalmente i candidati che hanno completato il percorso online da 30 CFU (il cosiddetto "art. 13") destinato a docenti già in possesso di un'altra abilitazione o della specializzazione sul sostegno. Tuttavia, selezionare questa voce costituisce un errore. Come emerso dai chiarimenti, la dicitura "art. 13" presente nella domanda fa riferimento a un contesto normativo differente: l'articolo 13, comma 2, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017.

Questa specifica norma disciplina i 30 CFU che devono essere conseguiti dai vincitori del concorso PNRR1, ovvero i docenti neoassunti nell'anno scolastico 2024/25, come parte integrante del loro anno di formazione e prova. Si tratta, quindi, di un percorso formativo successivo all'immissione in ruolo e non di un titolo di accesso al concorso PNRR3 per chi è già abilitato o specializzato. La confusione terminologica richiede la massima attenzione da parte degli aspiranti docenti.

Le differenze normative e di punteggio

Per i docenti già abilitati o specializzati che hanno completato il percorso da 30 CFU, il riferimento normativo corretto non è l'art. 13 comma 2, bensì l'art. 2, comma 4, del Decreto Legislativo 59/2017. È a questa norma che il Ministero ha collegato la dicitura "...in possesso di altra abilitazione...". È fondamentale non confondere questo percorso con altre due opzioni formative. Esiste infatti il percorso da 30 CFU destinato ai cosiddetti "triennalisti" (docenti con tre anni di servizio negli ultimi cinque) e ai candidati provenienti dal concorso straordinario bis. Questo specifico percorso è identificato dall'art. 2 ter, comma 4 bis, del medesimo decreto.

La distinzione tra queste sigle non è puramente formale, ma ha un impatto diretto sul punteggio in graduatoria. Sia i 30 CFU (art. 2 comma 4, per già abilitati) sia i 30 CFU (art. 2 ter comma 4 bis, per triennalisti), se utilizzati come titolo di accesso, garantiscono una valutazione di 12,5 punti. Al contrario, un diverso percorso da 30 CFU (identificato dall'art. 2 ter comma 4, caratterizzato da accesso non selettivo) viene valutato solo 5 punti.

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