Alunno ferito durante la ricreazione: scuola condannata per mancata vigilanza

Sentenza 676/2025: il Tribunale di Perugia condanna una scuola per mancata vigilanza su un alunno ferito durante la ricreazione.

29 settembre 2025 08:00
Alunno ferito durante la ricreazione: scuola condannata per mancata vigilanza - Giudice durante un processo
Giudice durante un processo
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Un semplice momento di ricreazione può trasformarsi in un caso giudiziario capace di ridefinire i confini della responsabilità scolastica. Con la sentenza n. 676/2025, il Tribunale di Perugia ha condannato un istituto per mancata vigilanza su un alunno, affermando principi chiave su obblighi contrattuali e tutela degli studenti.

Gli eventi e la causa

Durante una ricreazione nel giardino di una scuola primaria, un alunno dell’ultimo anno ha riportato una distorsione e successiva frattura alla mano destra mentre correva con i compagni. La diagnosi, avvenuta in pronto soccorso due giorni dopo, ha portato all’applicazione di un tutore ortopedico. La famiglia del minore ha citato in giudizio l’istituto per ottenere il risarcimento dei danni biologici e morali, denunciando la mancanza di personale in un momento notoriamente critico e la prevedibilità degli incidenti. La vicenda ha così posto al centro il tema dell’obbligo di vigilanza scolastica come presidio essenziale della sicurezza degli allievi.

Le posizioni contrapposte in giudizio

L’ente scolastico ha negato ogni responsabilità, sostenendo l’assenza di nesso causale tra l’incidente e una condotta omissiva e parlando di caso fortuito. Ha inoltre contestato il comportamento dei genitori, che avrebbero ritardato l’accesso alle cure. La compagnia assicurativa dell’istituto, chiamata in causa, ha ribadito l’imprevedibilità dell’incidente e contestato la quantificazione dei danni. Il Tribunale ha ammesso prove testimoniali e una consulenza medico-legale, accertando la responsabilità contrattuale della scuola ai sensi dell’art. 1218 c.c., che impone il dovere di vigilare sulla sicurezza degli alunni. La sentenza chiarisce che, se la presunzione di responsabilità ex art. 2048 c.c. vale per i danni arrecati dall’allievo a terzi, la vigilanza sul minore rientra negli obblighi istituzionali della scuola verso lo studente stesso.

Il principio affermato dal Tribunale

Il giudice ha evidenziato che il danno biologico era prevedibile in ragione della natura vivace delle attività e della mancanza di sorveglianza adeguata in un momento particolarmente critico della giornata. L’obbligo di vigilanza, ha precisato, non può considerarsi assolto in modo formale o superficiale, ma va commisurato al grado di rischio insito nell’attività svolta dagli alunni: in questo caso, il mero richiamo verbale non è stato ritenuto sufficiente. Richiamando i principi di culpa in vigilando, la sentenza impone alle scuole di adottare ogni misura idonea a prevenire eventi dannosi. La mancata prova di un caso fortuito ha portato alla condanna dell’istituto al pagamento di oltre 4.200 euro per danni biologici, circa 100 euro per spese mediche e alla rifusione delle spese processuali, con obbligo della compagnia assicurativa di tenere indenne la scuola in base alla polizza per responsabilità civile. Il Tribunale ribadisce così che la tutela degli alunni richiede una vigilanza costante, proporzionata e concreta, non solo negli atti ma anche nelle modalità di gestione della comunità scolastica.