ANF 2025/26: adeguati gli importi per i nuclei familiari senza figli a carico [Tabelle aggiornate]
Adeguati gli importi dell’ANF 2025-2026: +0,8% dal 1° luglio per i nuclei senza figli. Nuove tabelle INPS in vigore fino al 30 giugno 2026.

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Con la circolare n. 92 del 19 maggio 2025, l’INPS ha ufficializzato l’adeguamento degli importi dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 30 giugno 2026. L’aggiornamento annuale, previsto dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, tiene conto della variazione del costo della vita registrata dall’ISTAT, allo scopo di garantire il potere d’acquisto delle famiglie beneficiarie.
Adeguamento degli importi: +0,8% dal 1° Luglio 2025
A partire dal 1° luglio 2025, gli importi dell’ANF saranno aumentati dello 0,8%, in linea con la variazione dell’indice FOI (Famiglie di Operai e Impiegati) rilevata dall’ISTAT per il periodo 2023-2024. L’aumento interessa tutte le modalità di erogazione dell’assegno, ovvero gli importi mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali. L’INPS ha predisposto le nuove tabelle aggiornate, che recepiscono l’incremento percentuale e costituiscono il riferimento ufficiale per il calcolo degli assegni da corrispondere ai nuclei familiari beneficiari.
ANF: chi ha diritto all’adeguamento
L’adeguamento riguarda esclusivamente i nuclei familiari senza figli a carico, ovvero quelli composti da coniugi, fratelli, sorelle e nipoti. Restano esclusi i nuclei con figli, i quali accedono invece all’Assegno Unico e Universale, strumento ormai strutturale e distinto dall’ANF. Il beneficio continuerà ad essere calcolato a parità di reddito dichiarato, senza modifiche alle modalità di richiesta né ai requisiti anagrafici dei beneficiari.
Validità dei nuovi livelli di reddito
I nuovi livelli di reddito entreranno in vigore il 1° luglio 2025 e resteranno validi fino al 30 giugno 2026, periodo in cui verranno utilizzati per determinare gli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali dell’assegno. L’aggiornamento ha natura puramente economica e non modifica la struttura della prestazione né i criteri di accesso.