Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto scuola, fin dal triennio 2006/2009, ha introdotto la possibilità per il personale scolastico di accedere a specifiche forme di aspettativa non retribuita. Si tratta di una sospensione volontaria dal servizio, durante la quale si conserva il posto di lavoro, ma senza ricevere stipendio né contributi pensionistici. Questa misura è tuttora valida anche nel vigente CCNL 2019/2021, che ne conferma le condizioni generali e i criteri applicativi.
Due le forme di aspettativa disponibili per il personale scolastico
Il CCNL distingue tra due principali tipologie di aspettativa: quella per motivi personali, familiari o di studio e quella per motivi di lavoro. Entrambe sono disciplinate dall’articolo 18 del contratto, ma presentano caratteristiche e condizioni differenti a seconda della finalità richiesta.
La prima è accessibile sia per i docenti e ATA di ruolo, sia per i supplenti annuali o fino al termine delle attività didattiche. La seconda, invece, è riservata esclusivamente al personale di ruolo e consente di sospendere il servizio per intraprendere una diversa esperienza lavorativa, anche in altro ente pubblico o nel settore privato.
Aspettativa per motivi familiari, personali o di studio: come funziona
Chi intende richiedere l’aspettativa per motivi personali, familiari o di studio può farlo fino a un massimo di 12 mesi per singola richiesta, anche in modalità frazionata. Tuttavia, la durata complessiva non può superare i 30 mesi in un quinquennio. Questa tipologia di aspettativa è discrezionale, il che significa che la sua concessione è subordinata alle esigenze di servizio della scuola.
Durante il periodo di aspettativa, il lavoratore non percepisce alcuna retribuzione, non matura anzianità di servizio, ferie, tredicesima o punteggio utile per la mobilità o aggiornamento delle graduatorie interne d’istituto. Inoltre, tale periodo non è utile per il superamento del periodo di prova in caso di neoassunzione o di passaggio di ruolo.
Aspettativa per motivi di lavoro: diritti, obblighi e documentazione necessaria
L’aspettativa per motivi di lavoro, regolata dall’art. 18, comma 3, è obbligatoriamente concessa su richiesta, ma solo al personale di ruolo. La durata massima è di un anno scolastico nell’arco dell’intera carriera. Può essere richiesta per:
- accettare un altro impiego, pubblico o privato;
- avviare un’attività imprenditoriale, in conformità alla legge n. 183 del 2010;
- svolgere un periodo di prova per un nuovo incarico.
Per la richiesta, occorre inviare una domanda scritta al dirigente scolastico, specificando motivazioni e durata. La documentazione varia in base al tipo di ente coinvolto: in caso di ente pubblico, è sufficiente un’autocertificazione, mentre per un datore di lavoro privato è necessaria una documentazione formale dell’attività intrapresa.
Anche in questo caso, l’aspettativa comporta l’assenza totale di retribuzione e non incide sullo sviluppo di carriera o sull’anzianità di servizio. Non genera ferie, tredicesima né punteggio utile per altri fini contrattuali. È però uno strumento utile per verificare nuove opportunità lavorative senza dover rinunciare alla stabilità del posto di ruolo.
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