Assegno unico e Bonus nido: somme anche per chi è in attesa di occupazione
L’INPS estende i benefici ai titolari di permesso per attesa occupazione adeguandosi ai tribunali: pagamenti con riserva di restituzione.
Svolta operativa per l'Assegno unico e il Bonus nido: l'INPS include il permesso per attesa occupazione tra i titoli validi. L’Istituto si adegua alle recenti condanne giudiziarie, ma eroga le somme con riserva di restituzione in attesa del verdetto finale della Cassazione.
Via libera alle domande per Assegno unico e Bonus nido
Una modifica sostanziale alle procedure di accesso al welfare per i cittadini stranieri è stata ufficializzata dall'INPS tramite il messaggio n. 205 del 22 gennaio 2026. L'ente previdenziale ha recepito l'obbligo di includere i titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione nella platea dei beneficiari dell'Assegno unico e universale (AUU) e del Bonus asilo nido. Tale titolo, disciplinato dall'art. 22 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione), viene rilasciato ai lavoratori extracomunitari che, avendo perso il lavoro, si iscrivono alle liste di collocamento per il periodo di validità residua del permesso o per un anno.
Le strutture territoriali dell'Istituto hanno ricevuto disposizioni precise: non solo dovranno processare e accogliere le nuove istanze presentate da chi possiede questo specifico documento, ma dovranno anche gestire il pregresso. Le domande precedentemente inoltrate e rimaste in sospeso dovranno essere sbloccate, mentre per quelle già respinte in passato è prevista la possibilità di un riesame in autotutela. Questo passaggio burocratico sana una situazione di stallo che aveva lasciato numerose famiglie prive di sostegno economico, pur in presenza degli altri requisiti di legge richiesti per le prestazioni.
Le sentenze dei Tribunali e la discriminazione contestata
L'aggiornamento delle prassi amministrative non deriva da una scelta politica spontanea, bensì dall'esecuzione di specifici ordini giudiziari. La magistratura è intervenuta a più riprese, con il Tribunale di Trento (sentenza n. 121/2023) che ha fatto da apripista, seguito dalle corti di Torino e Monza. I giudici hanno ravvisato nell'esclusione dei titolari di permesso per attesa occupazione una forma di discriminazione diretta collettiva, ordinando all'INPS di rimuoverne gli effetti.
Secondo l'interpretazione giuridica prevalente, limitare l'accesso a misure come l'Assegno unico esclusivamente ai permessi per attività lavorativa attiva violava sia la normativa interna che i principi del diritto dell'Unione Europea. Chi si trova in una fase di transizione lavorativa, pur regolarmente soggiornante sul territorio italiano, non può essere privato delle tutele familiari fondamentali. La Corte d'Appello di Torino aveva già evidenziato come tale restrizione ponesse l'Italia in contrasto con le direttive comunitarie sulla parità di trattamento tra lavoratori nazionali e stranieri regolarmente residenti.
Clausola di salvaguardia: il rischio di restituzione somme
Nonostante l'apertura immediata dei pagamenti, l'intera operazione poggia su un terreno giuridico ancora instabile. L'INPS ha infatti specificato che l'erogazione delle prestazioni avviene con una precisa clausola: la riserva di ripetizione. L'Istituto ha impugnato le sentenze di merito e ha presentato ricorso presso la Corte di Cassazione.
In termini pratici, questo significa che l'erogazione del denaro è, per ora, provvisoria. Nel testo del messaggio si chiarisce che la liquidazione è vincolata all'evoluzione giurisprudenziale: se la Suprema Corte dovesse ribaltare le sentenze di primo e secondo grado, dando ragione all'INPS, l'ente avrebbe il diritto legale di richiedere indietro le somme versate ai richiedenti. È fondamentale che le famiglie beneficiarie siano consapevoli di questa incertezza normativa: fino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva, il diritto a trattenere l'Assegno unico o il Bonus nido percepiti con questo specifico permesso resta tecnicamente sub iudice.
Domande Frequenti (FAQ)
Chi può richiedere l'Assegno unico con le nuove regole? Possono fare domanda i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione, purché in possesso di tutti gli altri requisiti economici e anagrafici previsti dalla normativa vigente per l'Assegno unico e il Bonus nido.
Cosa succede se la mia domanda era stata respinta in passato? L'INPS ha disposto che le domande respinte possano essere oggetto di riesame in autotutela. È consigliabile rivolgersi a un patronato o verificare lo stato della pratica sul portale MyINPS per sollecitare la lavorazione della pratica pregressa.
Devo restituire i soldi se l'INPS vince in Cassazione? Sì, esiste questo rischio concreto. L'INPS ha erogato le somme con "riserva di ripetizione". Se la Cassazione dovesse annullare le sentenze dei tribunali di Trento, Torino e Monza, l'Istituto potrebbe avviare le procedure per il recupero degli importi versati indebitamente.
Link al Messaggio INPS