Assenza per malattia docenti e ATA: come funziona la trattenuta e quali sono i costi

L'assenza malattia docenti e ATA comporta una decurtazione nei primi 10 giorni. Ecco come funziona la trattenuta e quali sono i costi.

17 novembre 2025 14:00
Assenza per malattia docenti e ATA: come funziona la trattenuta e quali sono i costi - Regole sulla malattia
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L'assenza malattia docenti e ATA nel settore pubblico è regolamentata da normative precise che impattano sulla retribuzione. Il "decreto Brunetta" stabilisce una decurtazione dello stipendio per i primi dieci giorni di assenza. Questa guida analizza come funziona la trattenuta, chiarisce quali indennità accessorie vengono tagliate e quando, invece, la retribuzione rimane piena.

Assenza malattia docenti: come opera la decurtazione Brunetta

La normativa di riferimento, introdotta dall'articolo 71 del Decreto Legge 112/2008 e convertita nella Legge 133/2008, impone un regime restrittivo per le assenze per malattia nel pubblico impiego, inclusa la scuola. Questa disposizione prevede che per tutti gli eventi morbosi, indipendentemente dalla loro durata, venga applicata una trattenuta sulla retribuzione per i primi dieci giorni di assenza. La decurtazione non intacca il trattamento economico fondamentale, ma colpisce tutte le indennità accessorie aventi carattere fisso e continuativo, modificando la busta paga del dipendente. La Corte Costituzionale, con la sentenza numero 120 del 2012, ha confermato la piena legittimità di questo meccanismo di riduzione stipendiale.

L'impatto della trattenuta sul personale della scuola

Per il personale della scuola, la trattenuta incide direttamente su voci specifiche come la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) e il Compenso Individuale Accessorio (CIA) per il personale ATA. La RPD compete solo al personale a tempo indeterminato e ai supplenti annuali (31/08) o fino al termine delle attività (30/06), venendo decurtata in caso di malattia breve. Il calcolo avviene in trentesimi e si traduce in una perdita economica giornaliera di circa sei o più euro per gli insegnanti, variabile a seconda della fascia stipendiale. Per i DSGA, la trattenuta impatta sull'indennità di direzione con un regime specifico che differenzia le assenze inferiori o superiori ai quindici giorni, applicando la trattenuta solo ai primi dieci.

Quando non si applica la decurtazione: esclusioni e proroghe

Esistono specifiche circostanze in cui la decurtazione non viene applicata, come nel caso di ricovero ospedaliero (inclusi day-hospital e day-surgery) o la successiva convalescenza post ricovero certificata. La trattenuta è esclusa anche per gli infortuni sul lavoro, per le infermità dipendenti da causa di servizio e per le gravi patologie che richiedono terapie invalidanti, inclusi i giorni per le cure. Se un certificato medico viene prorogato senza interruzioni, l'assenza è considerata un evento unico e la trattenuta non si ripete oltre i primi dieci giorni complessivi. Il regime della decurtazione si applica sia al personale a tempo indeterminato sia ai supplenti con contratto al 30/06 o 31/08; per le supplenze brevi la retribuzione è ridotta al 50%.

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