Assistenza agli alunni disabili: il Comune non può ridurre le ore per mancanza di fondi

Il TAR Sicilia conferma: i Comuni devono garantire tutte le ore di assistenza scolastica agli studenti disabili, anche in caso di difficoltà di bilancio.

16 maggio 2025 14:28
Assistenza agli alunni disabili: il Comune non può ridurre le ore per mancanza di fondi - Ufficio del giudice
Ufficio del giudice
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Il TAR Sicilia ribadisce che i Comuni non possono invocare limiti di bilancio per ridurre l’assistenza scolastica agli studenti disabili, poiché si tratta di un diritto costituzionalmente garantito. Accolta l’istanza cautelare dei genitori: sospesa la delibera che tagliava il 60% delle ore previste dai PEI, poi annullata per sopravvenuta esecuzione.

La vicenda: tagli alle ore di assistenza per mancanza di fondi

Alcuni genitori hanno impugnato la delibera con cui un Comune aveva ridotto del 60% le ore di assistenza specialistica previste nei PEI dei propri figli disabili, motivando il taglio con l’insufficienza delle risorse finanziarie. I bambini, con disabilità riconosciuta grave ai sensi della legge 104/92, erano iscritti alla scuola dell’infanzia e primaria. I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del provvedimento e il pieno ripristino del servizio indicato nei GLO. Il Comune si è difeso sostenendo che, a causa dello stato di dissesto e dell’aumento dei costi, aveva operato nei limiti imposti dall’art. 3, comma 5 del d.lgs. 66/2017, nel rispetto dei principi di buona amministrazione.

Il diritto all’assistenza è parte integrante del diritto all’istruzione

Il TAR Sicilia ha accolto l’istanza cautelare (ord. n. 513/2024), sospendendo la delibera comunale in quanto lesiva di un diritto costituzionalmente tutelato. Secondo il Tribunale, le ore di assistenza specialistica fanno parte del “nucleo indefettibile” del diritto all’istruzione dei disabili, così come già affermato dalla Corte Costituzionale (sent. nn. 80/2010 e 275/2016). È stata confermata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle questioni relative all’attuazione del PEI, in quanto coinvolgono l’esercizio di poteri pubblici a fronte di diritti soggettivi fondamentali, garantiti dall’art. 38 della Costituzione.

Il bilancio pubblico non può comprimere i diritti fondamentali

La sentenza cautelare ha evidenziato l’esistenza di un limite invalicabile alla discrezionalità delle amministrazioni, rappresentato dal rispetto pieno dei diritti degli alunni con disabilità. Le esigenze finanziarie dell’ente, per quanto gravi, non possono giustificare il sacrificio di servizi essenziali già riconosciuti come necessari dagli organi tecnici collegiali. Il giudice ha ritenuto sussistente il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile, nel caso in cui venisse confermato il taglio delle ore. Da qui la sospensione degli effetti della delibera, per assicurare continuità e regolarità al servizio di assistenza previsto dai PEI.

Sentenza definitiva e valore dell’intervento giudiziario

Con sentenza n. 01068/2025, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l’Amministrazione ha successivamente reperito i fondi e garantito l’integrale attuazione delle ore di assistenza. Questo dimostra come l’intervento della giustizia amministrativa, pur in sede cautelare, possa spingere gli enti a correggere provvedimenti iniqui, tutelando i diritti degli studenti più fragili. Non è la prima volta che le amministrazioni soccombono in casi simili, a conferma di un orientamento giurisprudenziale costante e garantista, che riafferma il primato del diritto all’istruzione inclusiva su qualsiasi vincolo economico o gestionale.