ATA precari: illegittimo negare il CIA, scatta il risarcimento

Il Tribunale di Modena condanna il Ministero: riconosciuti arretrati e interessi a una collaboratrice scolastica per il mancato accessorio.

13 gennaio 2026 20:00
ATA precari: illegittimo negare il CIA, scatta il risarcimento - Compenso Individuale Accessorio
Compenso Individuale Accessorio
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Una recente pronuncia giudiziaria ha confermato che il mancato versamento del Compenso Individuale Accessorio al personale con contratti brevi è illegittimo. Il Ministero dell'Istruzione dovrà ora risarcire una lavoratrice assistita dai legali Anief, sanando una disparità di trattamento non giustificabile rispetto ai colleghi di ruolo.

La sentenza del Tribunale di Modena sui diritti retributivi

Con una decisione depositata lo scorso 5 gennaio, la sezione Lavoro del Tribunale ordinario di Modena ha accolto il ricorso di una collaboratrice scolastica, stabilendo un importante precedente in materia di equità salariale nel comparto scuola. Al centro del contenzioso vi era il mancato riconoscimento di voci retributive fondamentali per i periodi di servizio svolti durante gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per un totale rispettivamente di 54 e 220 giorni di lavoro effettivo. Il giudice ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) a corrispondere alla ricorrente la somma di 815,62 euro, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria maturati nel tempo. Questa cifra rappresenta il recupero del Compenso Individuale Accessorio (CIA), un emolumento previsto dall'articolo 25 del CCNI del 1999, che l'amministrazione aveva indebitamente sottratto dalla busta paga della precaria.

Il principio di non discriminazione tra personale stabile e precario

La motivazione giuridica alla base della sentenza risiede nella tutela del principio di non discriminazione, sancito a livello comunitario. Il magistrato ha evidenziato come le prestazioni lavorative fornite dal personale ATA a tempo determinato siano, per contenuto e utilità, perfettamente sovrapponibili a quelle dei colleghi con contratto a tempo indeterminato. Non sussistono, dunque, "condizioni oggettive" che possano legittimare una decurtazione dello stipendio basata sulla mera durata dell'incarico. Il tribunale ha richiamato esplicitamente:

  • La clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE;

  • La giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia dell'Unione Europea;

  • L'ordinanza n. 20015/2018 della Corte di Cassazione. Tali riferimenti normativi impongono al giudice nazionale di disapplicare qualsiasi norma interna che generi una disparità di trattamento non supportata da elementi precisi e concreti riguardanti la natura delle mansioni.

Bocciata l'interpretazione restrittiva del Ministero dell'Istruzione

Nel corso del dibattimento, è stata categoricamente respinta la linea difensiva adottata dall'amministrazione scolastica. Il MIM, infatti, sostiene abitualmente che il Compenso Individuale Accessorio spetti esclusivamente al personale di ruolo o, al massimo, ai precari con contratti annuali (fino al 30 giugno o 31 agosto), escludendo di fatto chi svolge supplenze brevi o saltuarie. Il giudice del lavoro ha smontato tale tesi, chiarendo che le modalità previste dall'art. 82 comma 5 del CCNL si riferiscono esclusivamente ai criteri di decorrenza, ma non possono essere utilizzate come pretesto per negare l'emolumento. La sentenza ribadisce che il diritto al compenso accessorio è universale per tutto il comparto ATA, indipendentemente dalla tipologia contrattuale che lega il lavoratore all'istituto scolastico.

Il commento dell'Anief e le prospettive per i ricorrenti

A seguito della vittoria legale, Marcello Pacifico, presidente nazionale del sindacato Anief, ha sottolineato l'importanza di questo risultato per la tutela dei diritti dei lavoratori scolastici. Secondo il leader sindacale, la pronuncia di Modena certifica "nero su bianco" ciò che l'organizzazione sostiene da tempo: opporsi al riconoscimento di tali somme è un atto di ostinazione da parte dell'amministrazione che porta inevitabilmente alla soccombenza in tribunale. Pacifico ha colto l'occasione per invitare docenti e personale ATA non di ruolo a intraprendere le vie legali per recuperare le somme indebitamente sottratte. Si stima che, tra mancato CIA e mancata Retribuzione Professionale Docenti (RPD), la cifra da recuperare per ogni anno di servizio precario si aggiri intorno ai 1.000 euro, un importo significativo che restituisce dignità al lavoro svolto dai supplenti.

Le conclusioni della Sentenza di Modena

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:

1. Dichiara il diritto di XXXXX XXXXX alla percezione del compenso individuale accessorio, previsto dall’art. 25 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato stipulato negli A.S. 2020/2021 e 2021/2022 con il Ministero dell’Istruzione;

2. Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 815,62 oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 22 comma 36 l.n.724/1994, relativo ai crediti dei pubblici dipendenti, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo;

3. Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 450,00 oltre € 21,50 per contributo unificato, rimb. forf., IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..

Modena, 5/1/2026

Il Giudice Del Lavoro

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