Bocciatura studente con DSA: il Consiglio di Stato conferma la legittimità della scuola
Il Consiglio di Stato legittima la bocciatura di uno studente con DSA: se motivata e rispettosa del PdP, la scuola può non ammettere anche due volte
                                                            Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4150 del 14 maggio 2025, ha ribadito che la scuola può deliberare la bocciatura di un alunno con DSA anche in presenza di un Piano Didattico Personalizzato attivo. La valutazione, purché collegiale, motivata e rispettosa delle norme, non è vincolata in modo assoluto dal PdP. La sentenza respinge il ricorso di una madre, confermando la decisione dell’istituto
Composizione della commissione e regolarità della valutazione per lo studente con DSA
Il ricorso era stato promosso per contestare la seconda bocciatura consecutiva di uno studente con DSA in un liceo scientifico, nonostante l’attivazione del Piano Didattico Personalizzato. Tra i motivi, veniva segnalata l’irregolarità nella composizione del Consiglio di Classe, poiché due docenti risultavano sostituiti tra lo scrutinio di giugno e quello di agosto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittime le sostituzioni, qualora motivate da impedimenti documentati, come previsto dall’Ordinanza Ministeriale n. 92/2007. Ha inoltre chiarito che la valutazione è collegiale e tiene conto dell’intero percorso scolastico, non della sola presenza dei singoli insegnanti. Nessuna violazione procedurale è stata quindi rilevata.
Applicazione delle misure compensative e PdP
Un altro punto sollevato dalla ricorrente riguardava l’asserita mancata applicazione del PdP durante le prove di recupero, in particolare l’assenza di adattamenti come la riduzione dei quesiti. Tuttavia, la scuola ha documentato l’applicazione delle misure previste, come il tempo aggiuntivo, soluzione ritenuta conforme alle Linee guida ministeriali. Inoltre, il verbale di scrutinio ha attestato che le misure compensative erano state attivate, e che la valutazione finale era frutto di un esame globale del rendimento scolastico. Il giudizio non si è basato solo sulle prove scritte, ma anche su comportamento, partecipazione e impegno, tutti elementi risultati insufficienti.
Decisione finale e limiti della tutela
Nella sentenza, il Consiglio di Stato ha stabilito che non vi è stata alcuna violazione di legge né delle norme a tutela degli studenti con DSA. Ha inoltre confermato che il PdP rappresenta uno strumento di personalizzazione, ma non garantisce l’automatica promozione. La bocciatura può avvenire anche in presenza di un PdP attivo, se motivata in modo oggettivo e se il percorso dell’alunno non soddisfa i requisiti minimi. Il giudice ha disposto la compensazione integrale delle spese legali, tenuto conto della complessità e della sensibilità della materia. Il caso costituisce un chiarimento autorevole sui limiti della protezione prevista per gli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento.
Sentenza del Consiglio di Stato