Carta del docente part-time: nodo Cassazione su importo e ore minime
L'ordinanza 1567/2026 valuta la spettanza del bonus per i precari con spezzone orario ridotto e l'ipotesi di riproporzionamento.
La Corte di Cassazione esamina il diritto alla Carta del docente part-time per i precari con spezzone orario. Al vaglio dei giudici l'ipotesi di riproporzionare l'importo del bonus formazione in base alle effettive ore di servizio svolte rispetto al contratto a tempo pieno.
Il caso giudiziario: dal ricorso al vaglio della Suprema Corte
La questione approda nuovamente nelle aule di giustizia a seguito di una controversia legale che ha visto protagonista un insegnante precario con contratto fino al termine delle attività didattiche. Il docente, pur avendo prestato servizio per diverse annualità, si è visto negare il beneficio economico di 500 euro destinato all'aggiornamento professionale.
Dopo una prima vittoria giudiziaria, la Corte d'Appello di Perugia ha ribaltato la sentenza di primo grado. I giudici di secondo grado hanno motivato il diniego basandosi sull'esiguità dell'impegno orario del ricorrente: un incarico inferiore alle 9 ore settimanali. Secondo la Corte territoriale, tale condizione non permetterebbe una piena comparazione con il personale di ruolo, escludendo di fatto il diritto alla percezione del bonus docenti. Una posizione che ha portato all'emissione della recente ordinanza interlocutoria 1567/2026 da parte della Cassazione, chiamata ora a fare chiarezza definitiva su una zona grigia della normativa scolastica.
Carta del docente part-time e principio di non discriminazione
Il fulcro del dibattito giuridico risiede nell'interpretazione del servizio su spezzone. Nel contesto del precariato scolastico, è frequente che i supplenti accettino contratti per un numero limitato di ore, talvolta insufficienti a coprire persino i costi di spostamento, pur di accumulare punteggio.
Giuridicamente, il CCNL Scuola inquadra il lavoro a tempo parziale come una prestazione che, di norma, non dovrebbe scendere sotto il 50% dell'orario d'obbligo. Tuttavia, la realtà delle graduatorie impone spesso frammentazioni orarie diverse. La Suprema Corte richiama l'attenzione sui vincoli sovranazionali, in particolare l'Accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato e quello sul part-time. La direttiva comunitaria impone il divieto di trattare i lavoratori a termine in modo meno favorevole rispetto ai colleghi a tempo indeterminato comparabili, a meno che non sussistano ragioni oggettive. Poiché ai docenti di ruolo in regime di part-time il sussidio viene erogato regolarmente, la disparità di trattamento verso i precari con analogo orario appare, agli occhi della giurisprudenza, difficilmente giustificabile.
L'ipotesi del riproporzionamento per gli spezzoni orari
L'aspetto più innovativo e delicato che emerge dall'ordinanza riguarda la quantificazione del beneficio. Se è vero che il principio di parità va tutelato, resta da definire se il bonus debba essere riconosciuto integralmente o pro quota.
Per i supplenti che coprono una cattedra pari o superiore al 50% dell'orario standard, l'equiparazione con il personale di ruolo part-time (che riceve il bonus) sembra giuridicamente blindata. Il dubbio sorge per gli spezzoni inferiori. Pur non essendosi ancora pronunciata con una sentenza definitiva, la Cassazione lascia intendere che, applicando i criteri di proporzionalità degli Accordi Europei, si potrebbe giungere a una soluzione di compromesso: il riconoscimento della Carta del docente anche per orari minimi, ma con un importo ridotto e proporzionale alle ore lavorate. Una decisione in tal senso, attesa nei prossimi mesi, potrebbe rivoluzionare la gestione amministrativa dei fondi per la formazione.