Compensi PNRR formazione docenti: chiarimenti su ritenute fiscali
Gestione amministrativa, ritenute e regime contributivo per le attività di tutoraggio e docenza previste dal DM 65/2023 e DM 66/2023.
Il corretto inquadramento dei compensi PNRR formazione docenti genera dubbi nelle segreterie: ecco come gestire le ritenute IRPEF e gli oneri contributivi per le attività del DM 65/2023 e linee affini.
La qualificazione giuridica delle attività formative PNRR
Nelle segreterie scolastiche, la corretta imputazione delle spettanze economiche relative al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta una delle sfide gestionali più complesse. La criticità principale risiede nella distinzione tra attività didattica frontale rivolta agli studenti e i percorsi di aggiornamento destinati al personale scolastico. Questa differenza non è meramente semantica, ma determina un diverso regime di prelievo fiscale e previdenziale, specialmente per quanto concerne la linea di intervento 3.1 del DM 65/2023 (Nuove competenze e nuovi linguaggi) e le iniziative del DM 66/2023 (Transizione digitale).
Quando un docente assume l'incarico di formatore esperto o tutor per i propri colleghi – ad esempio nei corsi annuali di metodologia e lingua previsti dalla Linea B – non sta svolgendo "attività di insegnamento aggiuntiva" in senso stretto. Ci troviamo, invece, di fronte a una prestazione d'opera intellettuale finalizzata all'aggiornamento professionale. L'errata equiparazione di queste mansioni alla didattica curriculare o extracurriculare per gli alunni rischia di generare un inutile aggravio di costi per l'Amministrazione (sotto forma di contributi INPDAP/INPS non dovuti) o, viceversa, contenziosi per errata tassazione.
Trattamento fiscale compensi PNRR: IRPEF e assenza di contributi
L'architettura normativa attuale, supportata da una consolidata prassi amministrativa, delinea un trattamento specifico per i formatori del personale. Per i compensi erogati a docenti interni (sia di ruolo che a tempo determinato) impegnati in queste specifiche linee di investimento, il regime da applicare prevede l'assoggettamento fiscale ma l'esonero dalla base previdenziale.
Nello specifico, la procedura di liquidazione deve rispettare i seguenti parametri:
Applicazione della ritenuta IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) secondo l'aliquota marginale o progressiva del percipiente.
Assoggettamento all'IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive), che rimane interamente a carico dell'istituzione scolastica.
Esclusione totale dalla base imponibile previdenziale e assistenziale.
Questa impostazione trova fondamento nella Circolare MIUR 3761 del 30/07/2009, che richiama precedenti note ministeriali e del MEF, chiarendo come i compensi per prestazioni non direttamente connesse al sinallagma lavorativo principale (l'insegnamento agli alunni), quali appunto la formazione del personale, non generino obblighi contributivi ai fini pensionistici. Anche la Circolare INPS n. 6/2014, pur rivedendo alcuni aspetti dei redditi assimilati, non intacca l'esenzione per le attività di aggiornamento qualificate, confermando che laddove manchi la correlazione diretta con le mansioni istituzionali ordinarie, l'obbligo contributivo decade.
Gestione delle collaborazioni plurime e docenti esterni
Un ulteriore livello di complessità operativa emerge quando l'istituto scolastico conferisce l'incarico a un docente appartenente a un'altra amministrazione, configurando una collaborazione plurima. Dal punto di vista della natura tributaria del compenso, la provenienza del formatore non altera la sostanza: se l'oggetto dell'incarico rimane la formazione o il tutoraggio rivolto al personale scolastico, il regime di esenzione contributiva persiste.
Tuttavia, chi opera quotidianamente sui portali di gestione sa bene che la forma è sostanza. È imperativo che il fascicolo amministrativo documenti in modo inequivocabile la natura dell'attività. Il contratto stipulato con il docente esterno deve esplicitare che la prestazione rientra nell'ambito dell'aggiornamento professionale e non della didattica supplementare. In questo scenario, l'Amministrazione pagante applicherà la ritenuta d'acconto IRPEF e verserà l'IRAP, mentre non dovrà essere calcolata alcuna trattenuta previdenziale a carico dello Stato o del dipendente. Trattare erroneamente queste voci come "didattica aggiuntiva standard" rappresenta l'errore gestionale più oneroso, erodendo risorse preziose dai fondi PNRR che potrebbero essere destinate ad altre voci di spesa del progetto.
Domande Frequenti (FAQ)
I compensi PNRR per la formazione docenti sono soggetti a contributi INPS/INPDAP? No, se l'attività è rivolta alla formazione del personale scolastico (es. DM 65/2023 Linea B), i compensi sono esclusi dalla base imponibile previdenziale e assistenziale. Si applicano solo le ritenute fiscali.
Quali trattenute si applicano al docente formatore interno? Al docente interno che svolge attività di formatore o tutor per i colleghi si applica la ritenuta IRPEF (in base all'aliquota del dipendente) e l'IRAP a carico della scuola. Non sono dovuti contributi previdenziali.
Come vengono tassati i docenti di altre scuole (collaborazioni plurime)? Il trattamento è identico a quello dei docenti interni: se l'incarico riguarda la formazione del personale, si applica la ritenuta IRPEF e l'IRAP a carico dell'amministrazione pagante, senza versamenti contributivi, indipendentemente dall'istituto di appartenenza.
Quali sono i riferimenti normativi per l'esenzione contributiva? I principali riferimenti sono la Circolare MIUR 3761/2009, la nota del MEF del 10 giugno 1996 e la Circolare INPS n. 6/2014, che disciplinano l'esclusione dalla base pensionabile per le attività di aggiornamento non connesse direttamente al rapporto di lavoro principale.