Concorsi pubblici, Cassazione: no al diritto automatico dello scorrimento delle graduatorie

La Cassazione chiarisce che l'assunzione degli idonei resta una scelta discrezionale della PA, negando l'automatismo per i candidati non vincitori

11 gennaio 2026 08:00
Concorsi pubblici, Cassazione: no al diritto automatico dello scorrimento delle graduatorie - Corte di Cassazione
Corte di Cassazione
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Con l’ordinanza n. 417 del 4 gennaio 2026, la Corte di Cassazione ha decretato che non esiste alcun diritto soggettivo all’assunzione per gli idonei tramite lo scorrimento delle graduatorie. La decisione conferma la piena discrezionalità organizzativa della Pubblica Amministrazione nella copertura dei posti vacanti.

La decisione della Cassazione sullo scorrimento delle graduatorie

La Sezione Lavoro della Suprema Corte ha tracciato una linea di demarcazione netta tra la figura del vincitore di concorso e quella del candidato idoneo. Secondo i giudici di legittimità, soltanto i vincitori possiedono un diritto soggettivo pieno all'immissione in ruolo, mentre la posizione degli idonei non vincitori rimane subordinata alle valutazioni di opportunità dell'ente pubblico. L'utilizzo delle liste per coprire nuove carenze di organico non configura un obbligo, bensì una facoltà decisionale: la Pubblica Amministrazione può scegliere se attingere dalla graduatoria esistente o percorrere altre strade, basandosi sulle proprie esigenze organizzative e finanziarie. Tale orientamento consolida una giurisprudenza volta a tutelare l'autonomia decisionale degli enti datori di lavoro.

Assenza di automatismi e volontà dell'ente pubblico

Un passaggio cruciale della pronuncia riguarda l'inesistenza di qualsiasi automatismo nel meccanismo di reclutamento. Gli Ermellini hanno specificato che, anche qualora l'amministrazione avesse inizialmente manifestato l'intenzione di utilizzare la graduatoria, la rinuncia di un candidato interpellato non genera automaticamente il diritto alla chiamata per il successivo in lista. Per procedere all'assunzione dello scorrimento della graduatoria verso il candidato seguente, è indispensabile una nuova e specifica manifestazione di volontà da parte dell'ente. Richiamando la precedente sentenza n. 31427 del 2021, la Corte ribadisce che la semplice efficacia della graduatoria non è sufficiente a fondare pretese giuridiche da parte degli aspiranti, rendendo necessaria una delibera esplicita per ogni singola integrazione di personale.

Nuove regole e limiti per i candidati idonei

Lo scenario giurisprudenziale si innesta in un quadro normativo profondamente rinnovato dall'entrata in vigore, il 1° gennaio 2026, della norma nota come "taglia idonei". Questa disposizione ha introdotto un tetto stringente al numero di soggetti che possono permanere in lista oltre i vincitori. Il legislatore ha stabilito che gli idonei non vincitori non possano superare la soglia del 20% dei posti messi a bando. Per chiarire l'impatto pratico:

  • In un concorso per 100 posti, una volta assunti i vincitori, solo i successivi 20 candidati in ordine di merito mantengono lo status di idonei.

  • Tutti gli altri partecipanti, pur avendo superato le prove concorsuali con esito positivo, decadono definitivamente dalla graduatoria e perdono ogni possibilità di ripescaggio.

Deroghe temporali e indirizzo politico del Governo

Nonostante le restrizioni, il sistema prevede specifiche clausole di salvaguardia temporale per tutelare le procedure già avviate. Il Decreto PA 2025 ha infatti cristallizzato la situazione per i bandi pubblicati antecedentemente all'entrata in vigore delle nuove limitazioni. Nello specifico:

  • I concorsi pubblici banditi entro il 31 dicembre 2025 sono esentati dalla norma del 20%, anche se l'approvazione delle graduatorie avverrà nel corso del 2026.

  • Parallelamente, in sede di approvazione della Manovra 2026, il Parlamento ha accolto un ordine del giorno che impegna l'Esecutivo a limitare l'indizione di nuovi concorsi per profili già coperti da graduatorie vigenti.

L'obiettivo politico è quello di favorire lo scorrimento delle graduatorie esistenti fino al loro esaurimento, eliminando il precedente limite triennale di validità, pur mantenendo ferma la discrezionalità amministrativa ribadita dalla Cassazione.

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