Concorsi scuola e privacy: stop alla pubblicazione online dei dati degli idonei

Le attuali normative sulla riservatezza vietano la diffusione in rete dei nominativi dei non vincitori nelle graduatorie dei concorsi scuola, limitando la visibilità.

07 dicembre 2025 17:00
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La gestione delle graduatorie pubbliche deve bilanciare trasparenza e riservatezza. Il Garante della Privacy ha stabilito che, nell'ambito dei concorsi scuola, è vietato pubblicare online i dati personali degli idonei non vincitori. La diffusione dei nominativi è consentita esclusivamente per i vincitori effettivi, al fine di tutelare la protezione dei dati di tutti gli altri partecipanti alla selezione.

Divieto di diffusione per i dati degli idonei

Il principio sancito dall'Autorità Garante impone limiti precisi alla Pubblica Amministrazione. La trasparenza amministrativa non può compromettere il diritto alla riservatezza dei candidati che, pur avendo superato le prove, non rientrano tra i vincitori immediati.

Questa regola si applica trasversalmente a tutti i concorsi pubblici. L'obiettivo è evitare che la partecipazione a una selezione comporti una esposizione mediatica non necessaria, proteggendo l'identità digitale dei cittadini.

Quando avviene la pubblicazione nei concorsi scuola

Esiste tuttavia una fase specifica in cui i dati degli idonei possono diventare di pubblico dominio. La pubblicazione è legittima solo nel momento in cui si effettua lo scorrimento delle graduatorie finali per coprire nuovi posti vacanti.

In questo scenario, l'idoneo acquisisce lo status di vincitore, giustificando la trasparenza. Per le altre categorie, inclusi gli assenti e i candidati non idonei, vige il divieto assoluto di diffusione online delle informazioni personali.

Le motivazioni e le eccezioni universitarie

La normativa nasce dalla necessità di arginare i rischi legati alla permanenza dei dati sul web. La facile indicizzazione e la riutilizzabilità delle informazioni da parte di terzi potrebbero causare danni alla sfera privata dei candidati non vincitori.

Tuttavia, il legislatore ha previsto delle deroghe per specifici ambiti accademici. In queste situazioni particolari, la necessità di garantire la correttezza delle procedure selettive permette una maggiore ostensione degli atti.

Le eccezioni riguardano principalmente le procedure di valutazione comparativa in ambito universitario:

  • Nomina in ruolo dei professori ordinari;

  • Selezione dei professori associati;

  • Reclutamento dei ricercatori universitari.

Tale casistica è disciplinata dall'art. 6 del d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117. In questi contesti, è consentita la pubblicazione di atti e documenti che possono contenere anche i dati dei partecipanti non vincitori.

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