Concorso docenti PNRR3: prova pratica e vincolo dell'anonimato [Chiarimenti]

Analisi della sentenza del Consiglio di Stato e delle modalità operative per le classi di concorso del bando DDG n. 2939/2025.

10 febbraio 2026 19:00
Concorso docenti PNRR3: prova pratica e vincolo dell'anonimato [Chiarimenti] - Concorso PNRR3
Concorso PNRR3
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Nel pieno svolgimento delle procedure del Concorso docenti PNRR3, l'attenzione si concentra sulle garanzie di imparzialità. La giurisprudenza recente ha ribadito che la prova pratica necessita di rigoroso anonimato, salvo specifiche eccezioni tecniche che rendano inevitabile l'identificazione diretta del candidato.

Normativa e prassi nel Concorso docenti PNRR3

Le procedure concorsuali attivate con il bando DDG n. 2939/2025 stanno procedendo a ritmo serrato, vedendo le commissioni impegnate nella gestione delle fasi orali e pratiche. Un dubbio ricorrente tra i candidati riguarda la sequenza temporale delle verifiche: sebbene ogni commissione goda di autonomia organizzativa nel calendarizzare prima la prova pratica o quella orale, l'aspetto dirimente non risiede nella cronologia, bensì nel rispetto formale delle norme a tutela della trasparenza.

La questione centrale, spesso oggetto di contenzioso, è la modalità di svolgimento della prova pratica, tipica delle classi di concorso tecnico-pratiche (Tabella B). In questi frangenti, la garanzia dell'imparzialità valutativa deve scontrarsi con la realtà operativa: come valutare un'esecuzione tecnica senza riconoscere chi la sta eseguendo? La risposta risiede in protocolli rigidi che separano l'identità dell'aspirante docente dal prodotto della sua performance.

Il Consiglio di Stato sull'obbligo di segretezza

Sulla questione è intervenuta in modo perentorio la giustizia amministrativa. Con la sentenza n. 6284 del 17 luglio 2025, il Consiglio di Stato ha cristallizzato un orientamento interpretativo fondamentale per il Concorso docenti PNRR3. I giudici di Palazzo Spada hanno stabilito che il principio dell'anonimato non è opzionale ma deve trovare una "applicazione generalizzata", estendendosi doverosamente anche alle prove pratiche che prevedano la redazione di un elaborato scritto o digitale.

L'unica deroga ammessa riguarda l'impossibilità materiale. La sentenza specifica che l'anonimato decade esclusivamente "allorquando lo svolgimento della prova, per le sue modalità, implichi un contatto diretto e immediato del candidato e/o del contenuto della prova con la Commissione". In sostanza, se la natura della verifica impone un'interazione fisica o verbale contestuale alla valutazione (come accade per la lezione simulata o una performance artistica dal vivo), la previa identificazione diventa un fattore ineludibile, rendendo inapplicabile la schermatura dell'identità.

Casistica operativa: anonimato digitale e intervento del TAR

Per comprendere la linea di demarcazione tra le due fattispecie, è utile analizzare casi concreti e precedenti giuridici come quello vagliato dal TAR Lombardia. Il tribunale amministrativo ha chiarito che l'esclusione di un candidato è legittima solo se i segni di riconoscimento sull'elaborato sono inequivocabili; al contrario, in assenza di prove di violazione intenzionale, prevale il favor partecipationis.

Nelle aule dove si svolgono i laboratori, come per la Classe di concorso B019 (Laboratori di servizi di ricettività alberghiera), l'anonimato viene garantito attraverso procedure di crittografia procedurale. Il protocollo standard prevede:

  • L'assegnazione casuale di una stringa con codice alfanumerico;

  • La creazione di cartelle digitali neutre sul desktop della postazione, rinominate esclusivamente con tale codice;

  • Il salvataggio degli elaborati in formato PDF non modificabile;

  • L'associazione tra codice e anagrafica del candidato che avviene solo tramite una cartolina sigillata in busta chiusa, da aprirsi esclusivamente a correzione ultimata.

Tale meccanismo permette alla commissione di valutare le competenze tecniche e progettuali senza alcun pregiudizio legato all'identità dell'autore, allineandosi perfettamente ai dettami della giurisprudenza vigente.

Chiarimenti sul Concorso PNRR3

La prova pratica è sempre anonima? Generalmente sì. Il principio dell'anonimato si applica a tutte le prove che producono un elaborato scritto o digitale separabile dal candidato. Non si applica solo quando la prova richiede un'interazione diretta e immediata con la commissione che rende impossibile non identificare il candidato.

Cosa succede se la prova pratica precede l'orale? La sequenza temporale non inficia la validità del concorso. Le commissioni hanno discrezionalità organizzativa, purché venga garantito l'isolamento della valutazione della prova pratica (se anonima) rispetto alle altre fasi.

Quali sono i rischi di segni di riconoscimento sull'elaborato? Inserire nomi, firme o segni particolari nell'elaborato della prova pratica può portare all'esclusione immediata dal concorso, come confermato da diverse sentenze dei TAR, in quanto viola il principio di par condicio tra i candidati.

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