Congedo biennale retribuito legge 104: requisiti, durata e domanda da presentare

Il congedo biennale retribuito permette di assistere un familiare con disabilità grave: ecco chi può chiederlo, quanto dura e come funziona.

27 giugno 2026 18:00
Congedo biennale retribuito legge 104: requisiti, durata e domanda da presentare - assistenza legge 104
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Il congedo biennale retribuito è uno strumento importante per chi assiste un parente con disabilità grave. In tanti si chiedono quanto tempo possono assentarsi, quanto verranno pagati e se il dirigente può rifiutare la domanda. La norma di riferimento è l'articolo 42 del decreto legislativo 151/2001, collegato alla legge 104.

Cos'è il congedo biennale retribuito

Il congedo biennale retribuito è un'assenza dal lavoro pensata per chi assiste un familiare con disabilità grave. Il diritto nasce dall'articolo 42, comma 5 quinquies, del decreto legislativo 151/2001. La persona da assistere deve trovarsi nella condizione di disabilità grave accertata secondo l'articolo 4, comma 1, della legge 104/1992. Il beneficio copre fino a 24 mesi durante l'intera vita lavorativa, anche con più familiari: è un tetto complessivo, non rinnovabile.

Chi può chiedere il congedo

La legge fissa un ordine preciso tra chi può presentare la domanda. Prima di tutti viene il coniuge convivente, incluse unioni civili e conviventi di fatto. Solo in sua assenza subentrano gli altri familiari, in questa scala di priorità:

  • il padre o la madre, anche adottivi;

  • uno dei figli conviventi, se mancano i genitori;

  • uno dei fratelli o delle sorelle conviventi;

  • un parente o affine entro il terzo grado convivente.

Non valgono rinunce per far scattare il soggetto successivo. La patologia va certificata con documenti che attestino che il soggetto «è affetto da patologia invalidante individuata dall'art.2 del D.I. 278/2000».

Quanto dura e come incide su pensione e carriera

La durata massima è di 24 mesi, da intendersi come due anni di calendario e non due anni scolastici. I genitori di un figlio disabile, o i figli di un genitore disabile, possono fruirne in modo alternato. Il periodo di assenza è valido per l'anzianità di servizio, ma non per maturare ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e progressione economica. Con il part-time verticale si sottraggono le giornate senza attività, perché stipendio e prestazione seguono la percentuale del contratto.

Quanto spetta dal punto di vista economico

Durante l'assenza spetta un'indennità economica pari all'ultima retribuzione mensile, comprensiva dei ratei di tredicesima e delle altre mensilità ricorrenti. Si calcola sulle voci fisse dell'ultimo mese: paga base, scatti e mensilità aggiuntive. Restano fuori straordinari, premi di produttività e turni notturni o festivi. È previsto un massimale annuo rivalutato dall'INPS, circa 57.038 euro lordi. L'indennità gode di contribuzione figurativa, ma non maturano ferie, tredicesima e TFR.

I documenti e il ruolo del Dirigente Scolastico

La domanda va presentata al dirigente scolastico almeno trenta giorni prima dell'assenza. Il dirigente non può negare il diritto, ma può chiedere di rinviare l'avvio o di integrare i documenti. Servono in genere:

  • la richiesta del dipendente;

  • una dichiarazione sostitutiva sul grado di parentela;

  • il certificato di residenza presso l'assistito;

  • la certificazione medica sulla gravità dell'handicap.

Dopo l'istruttoria il dirigente invia il provvedimento alla Ragioneria territoriale dello Stato, che entro trenta giorni appone il visto. Nell'attesa il dipendente resta in congedo.

Le novità della legge n. 106 del 2025

La legge n. 106 del 18 luglio 2025 ha modificato la legge 104. Le prime tutele valgono dal 9 agosto 2025, il pacchetto completo dal 1° gennaio 2026. Ecco le misure principali:

  • conservazione del posto per malati oncologici, cronici e invalidanti;

  • 10 ore annue di permesso retribuito per visite ed esami;

  • tutele estese a coniugi, conviventi, genitori e parenti entro il terzo grado;

  • diritto prioritario allo smart working dopo il congedo.

Resta confermato il congedo straordinario fino a 24 mesi, fruibile in forma continuativa o frazionata.

Il Modello di Domanda

Modello di domanda congedo biennale retribuito

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