Congedo parentale 2026: la guida alle nuove regole
La Manovra amplia le tutele per i genitori lavoratori: ecco le nuove regole sul congedo parentale, la retribuzione e l'estensione dell'età.
La Legge di Bilancio 2026 rinnova il congedo parentale innalzando l'età del figlio per cui è fruibile a 14 anni. Restano invariati i limiti di durata, ma si ampliano le tutele per i genitori.
Novità congedo parentale 2026 e durata
La modifica più rilevante riguarda l'estensione anagrafica per richiedere l'astensione dal lavoro, che passa dai precedenti 12 ai 14 anni attuali. Il tetto massimo di dieci mesi complessivi tra i due genitori rimane tuttavia invariato, pur mantenendo la possibilità di estensione.
Il limite sale infatti a undici mesi totali qualora il padre lavoratore decida di astenersi per un periodo minimo di tre mesi. Questa novità incide quindi esclusivamente sulla platea dei beneficiari in relazione all'età del minore, senza alterare il montante temporale a disposizione delle famiglie.
Ripartizione dei mesi tra madre e padre
Il diritto all'astensione facoltativa spetta a entrambi i lavoratori, con specifiche distinzioni temporali basate sul ruolo genitoriale e sulla composizione del nucleo. Ecco la suddivisione precisa dei periodi richiedibili:
Madre: può fruire fino a 6 mesi, continuativi o frazionati, dopo il periodo di maternità obbligatoria.
Padre: ha diritto a un massimo di 6 mesi dalla nascita, elevabili a 7 mesi se utilizza almeno 3 mesi di congedo.
Genitore unico: ha diritto a un periodo massimo di 10 mesi complessivi.
Retribuzione e permessi malattia figlio
Il trattamento economico varia progressivamente in base alla durata del periodo fruito, garantendo una copertura decrescente nel tempo. Il primo mese è retribuito al 100%, il secondo e terzo all'80%, i successivi sei al 30%, mentre gli ultimi due non prevedono alcun compenso.
Una modifica sostanziale tocca anche i permessi per la malattia del figlio, raddoppiando i giorni a disposizione per ciascun genitore. Si passa da cinque a dieci giorni annui, utilizzabili per l'assistenza ai figli fino al compimento del quattordicesimo anno di età.
Regole per la scuola e domanda
Nel comparto scuola, docenti e personale ATA possono accedere al beneficio se titolari di contratto a tempo indeterminato o annuale. Per i supplenti brevi, la fruizione è vincolata al fatto che il contratto attivo copra interamente il periodo di assenza richiesto.
La domanda deve essere presentata telematicamente o tramite patronato indicando la durata esatta del periodo. Le tempistiche prevedono un preavviso ordinario di almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'astensione, termine che si riduce a 48 ore in casi di necessità.