Convivenza e assegnazioni provvisorie: serve la residenza, non il domicilio

Per dimostrare la convivenza nelle assegnazioni provvisorie 2025/26 serve la residenza anagrafica, non basta il domicilio, chiarisce la normativa

A cura di Marco Marco
10 giugno 2025 14:26
Convivenza e assegnazioni provvisorie: serve la residenza, non il domicilio - mobilità scale mobili
mobilità scale mobili
Condividi

Nel contesto delle assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2025/26, uno dei motivi ammessi è il ricongiungimento al convivente, anche se non coniugato. Tuttavia, per dimostrare la convivenza stabile, è necessario produrre una certificazione anagrafica. Ma cosa si intende esattamente? Serve il domicilio o la residenza?

Accordo in via di definizione

Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) per le assegnazioni provvisorie è attualmente oggetto di trattativa tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e le organizzazioni sindacali. Dopo l’incontro del 4 giugno, è stato predisposto un calendario con sette incontri fino al 25 giugno, con l’obiettivo di giungere alla sottoscrizione del nuovo testo entro la fine del mese. Solo dopo la firma sarà possibile presentare le domande. Le date ipotizzate per la presentazione sono dall’11 al 24 luglio 2025, da confermare in base all’accordo definitivo.

Assegnazioni provvisorie: motivazioni ammesse alla domanda

Le assegnazioni provvisorie possono essere richieste dai docenti che soddisfano precise condizioni, tra cui:

  • Ricongiungimento a figli o affidati minori con provvedimento giudiziario;
  • Ricongiungimento al coniuge, unito civilmente o convivente, inclusi parenti o affini, con convivenza certificata anagraficamente;
  • Gravi motivi di salute personali, con idonea certificazione;
  • Ricongiungimento al genitore.
    È inoltre necessario che il docente non sia soggetto a vincolo triennale, a meno che non rientri nelle deroghe previste. In tutti i casi di ricongiungimento, la documentazione anagrafica è un requisito essenziale per dimostrare la stabilità del legame dichiarato.

La certificazione della convivenza

Una lettrice ha chiesto chiarimenti su quale documento sia valido per attestare la convivenza con il compagno: domicilio o residenza? La normativa è chiara. La certificazione anagrafica riguarda solo la residenza e non può essere rilasciata per il domicilio, che non è soggetto a registrazione formale. Questo principio è confermato dall’art. 13 del DPR 223/1989, che cita espressamente il trasferimento della residenza e non fa alcun riferimento al domicilio. Inoltre, nella nota 1 alla tabella di valutazione allegata al contratto sulle assegnazioni provvisorie, si specifica che la residenza della persona cui si chiede il ricongiungimento deve essere documentata da certificato anagrafico o dichiarazione personale ai sensi del DPR 445/2000.

Assegnazioni provvisorie: sono necessari i requisiti temporali della residenza

Ai fini della domanda, è richiesto che la persona cui ci si vuole ricongiungere risieda da almeno tre mesi nel comune richiesto alla data di presentazione della domanda. Questo requisito non riguarda il docente richiedente, ma soltanto il soggetto da cui si chiede di avvicinarsi. Ne consegue che, affinché venga riconosciuta la convivenza stabile, entrambe le persone devono avere la stessa residenza e questa deve risultare dai registri anagrafici del Comune. Dunque, il domicilio non è sufficiente a comprovare la convivenza e non può essere utilizzato ai fini della domanda di assegnazione provvisoria