Divieto di fumo a scuola: nuove regole, controlli e sanzioni
Divieto di fumo a scuola: regole, vigilanza e sanzioni per studenti e personale. Tutela della salute e funzione educativa nelle scuole.


Il divieto di fumo negli istituti scolastici, sancito da una serie di leggi nazionali, è uno strumento di tutela della salute pubblica e di educazione ai corretti stili di vita. Riguarda tutti gli ambienti interni ed esterni delle scuole e include anche le sigarette elettroniche, coinvolgendo studenti, personale e visitatori.
Normativa e ambito di applicazione
Il divieto di fumo trova origine nella Legge n. 584/1975, che introdusse per la prima volta la proibizione nei locali pubblici, e nella Legge n. 3/2003 (Legge Sirchia), che estese il divieto a tutti gli ambienti chiusi, comprese le scuole e i luoghi di lavoro. Con il Decreto-legge n. 104/2013, il divieto è stato esteso anche alle aree esterne di pertinenza degli istituti scolastici, vietando pure l’uso delle sigarette elettroniche.
A rafforzare queste disposizioni è intervenuta la Circolare MIUR n. 527 del 27 gennaio 2014, che ha invitato i dirigenti scolastici a garantire la vigilanza e la segnalazione delle infrazioni, mentre il D.Lgs. 6/2016 ha ulteriormente regolato l’uso dei dispositivi elettronici per fumare.
Il divieto si applica a tutte le aree scolastiche, interne ed esterne, inclusi cortili, giardini, parcheggi, palestre, uffici e corridoi, e riguarda tutte le tipologie di dispositivi da fumo, comprese sigarette tradizionali, sigarette elettroniche e prodotti a tabacco riscaldato. Ne sono destinatari studenti, docenti, personale ATA e visitatori, senza eccezioni.
Vigilanza e responsabilità del personale scolastico
La responsabilità primaria dell’applicazione del divieto spetta al Dirigente Scolastico, in base all’art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001. Il dirigente deve nominare i preposti alla vigilanza, scelti tra il personale della scuola, incaricati di controllare, segnalare e verbalizzare eventuali violazioni. I preposti agiscono come pubblici ufficiali, possono chiedere le generalità ai trasgressori e redigere un verbale di accertamento in caso di infrazione.
Tutti i docenti e il personale ATA sono tenuti a collaborare, vigilando durante le lezioni, la ricreazione e nei luoghi comuni. Qualora venga riscontrata un’infrazione, hanno l’obbligo di segnalazione ai preposti o al dirigente. La mancata osservanza di tale obbligo può comportare responsabilità disciplinari.
La procedura di accertamento prevede la contestazione immediata della violazione, l’identificazione del trasgressore (obbligatoria secondo gli artt. 337 e 496 del Codice penale) e la verbalizzazione in triplice copia, con una copia consegnata al trasgressore e le altre inviate alla segreteria. Se il trasgressore è minorenne, viene notificata la violazione ai genitori, che rispondono della sanzione pecuniaria.
Sanzioni e funzione educativa del divieto
Chi viola il divieto è soggetto a sanzioni amministrative pecuniarie: da €27,50 a €275, importo che raddoppia se l’infrazione avviene in presenza di donne in gravidanza o bambini sotto i 12 anni. Il pagamento può avvenire in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione, secondo quanto previsto dalla Legge n. 689/1981, tramite modello F23 (codice tributo 131T) o bollettino postale intestato alla Tesoreria Provinciale competente.
Le scuole hanno inoltre l’obbligo di informare e sensibilizzare la comunità scolastica, installando segnaletica chiara e visibile, pubblicando il regolamento sul sito istituzionale e promuovendo attività di prevenzione e informazione sui rischi del fumo attivo e passivo.
Il divieto di fumo, oltre che un dovere giuridico, assume una valenza educativa: rappresenta un’occasione per promuovere stili di vita sani, responsabilizzare gli studenti e diffondere una cultura del rispetto e della salute. Le scuole possono integrare nel proprio piano formativo programmi di educazione alla salute, contribuendo alla costruzione di un ambiente scolastico più sicuro, consapevole e orientato al benessere collettivo.