Docente di religione precario da 20 anni: i Giudici di Asti lo risarciscono con 66mila euro
Il Tribunale di Asti condanna il Ministero per abuso di contratti a termine su un docente di religione precario per quasi venti anni
Un docente di religione ha ottenuto una vittoria significativa presso il Tribunale di Asti contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito. La sentenza riconosce un risarcimento di 66mila euro per l'abuso reiterato dei contratti a termine senza stabilizzazione. Questa decisione conferma l'illegittimità della mancata assunzione a tempo indeterminato per chi copre posti vacanti da anni.
La sentenza sul docente di religione
Il Tribunale di Asti ha emesso un verdetto fondamentale accogliendo le istanze di un lavoratore precario che insegnava religione cattolica nella provincia di Cuneo da un lungo arco di tempo. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a versare una somma considerevole pari a 66.539,76 euro a titolo di risarcimento per la violazione delle norme sui contratti. Oltre alla cifra principale stabilita dal giudice del lavoro, l'amministrazione dovrà farsi carico degli interessi legali maturati e della rivalutazione monetaria calcolata sulla somma totale. La condanna include anche il pagamento delle spese legali e processuali sostenute dal ricorrente, quantificate in oltre cinquemila euro più gli oneri accessori previsti dalla legge vigente in materia.
Il ricorso contro il Ministero
La complessa vicenda giudiziaria ha avuto inizio con il deposito ufficiale del ricorso avvenuto nel giugno del 2025 grazie al supporto dell'Ufficio Legale Nazionale della UIL Scuola Rua. L'avvocato Domenico Naso ha dimostrato che il lavoratore aveva prestato servizio ininterrottamente dal 2006 fino al 2025 attraverso la stipula di contratti a tempo determinato annuali. La reiterazione di questi accordi lavorativi è avvenuta senza che vi fossero quelle ragioni di carattere temporaneo o eccezionale che solitamente giustificano il precariato nella scuola. Alla base della contestazione vi è il mancato rispetto della normativa che imponeva di bandire concorsi triennali per l'assunzione in ruolo, fermi ormai al lontano bando del 2004.
Le motivazioni giuridiche della decisione
Il magistrato ha stabilito che l'amministrazione scolastica ha utilizzato impropriamente i contratti a termine per coprire esigenze stabili e vacanti dell'organico di diritto invece di assumere. Tale condotta viola palesemente la direttiva europea 1999/70/CE che mira a prevenire l'abuso dei rapporti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico e a tutelare i lavoratori. Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, il danno subito dal lavoratore in questi casi si considera presunto e non richiede una specifica dimostrazione probatoria. La sentenza riconosce quindi che la reiterazione illegittima dei contratti ha privato il docente della stabilità lavorativa, obbligando lo Stato a risarcire il danno comunitario subito.