Docente di ruolo nel 2024/25: può accettare supplenza da GPS su sostegno nel 2025/26?
Una docente neoassunta da concorso chiede se può essere riconfermata su sostegno da GPS nel 2025/26: tra vincoli, deroghe e art. 47, la risposta è positiva


Una docente assunta da concorso ordinario nel 2024/25, in anno di prova dopo supplenza su sostegno da GPS, chiede se può essere riconfermata su quel posto nel 2025/26. Il quesito riaccende il dibattito sulle procedure di assegnazione provvisoria, vincoli per i neoassunti e continuità didattica su sostegno alla luce del DM 32/2025 e del DL 71/2024
Supplenza su sostegno e anno di prova da concorso ordinario
Una docente della primaria, nominata a dicembre 2024 da concorso ordinario DD 498/2020 su posto comune, sta svolgendo l’anno di prova nella stessa scuola in cui ha iniziato come supplente su sostegno da GPS seconda fascia. Pur avendo ottenuto la titolarità tramite mobilità in una scuola diversa, intende chiedere assegnazione provvisoria per rimanere accanto all’alunno seguito finora. La docente è in possesso di uno dei motivi validi, ovvero ricongiungimento al figlio minore di 16 anni e al coniuge.
Assegnazione provvisoria: possibile solo con requisiti specifici
L’assegnazione provvisoria su sostegno senza titolo di specializzazione è consentita solo in caso di domanda interprovinciale, a patto che il docente stia per concludere il corso di specializzazione o abbia almeno un anno di servizio su sostegno, anche da supplente. Tuttavia, poiché la docente intende presentare domanda provinciale, non potrà ottenere l’assegnazione su posto di sostegno in assenza del titolo. Questo vale anche se ha maturato un anno su sostegno: il titolo resta requisito imprescindibile per la mobilità provinciale.
Riconferma da GPS sostegno: possibilità aperta
Diverso il discorso per la riconferma da GPS sostegno ai sensi del DM 32/2025, che costituisce una procedura separata dall’assegnazione provvisoria. La docente, essendo stata inclusa nella seconda fascia GPS sostegno, non sarà depennata da quella graduatoria ma solo dalla prima fascia posto comune. Secondo l’art. 47, può accettare supplenze da GPS su altro tipo di posto (sostegno) nello stesso grado di istruzione, anche se già di ruolo. Pertanto, se il posto sarà ancora disponibile dopo tutte le operazioni del personale di ruolo, la riconferma su sostegno è giuridicamente possibile, salvo indicazioni restrittive nei futuri provvedimenti.
Vincoli, deroghe e continuità: il quadro normativo
La docente, pur soggetta al vincolo dei neoassunti previsto dal D.lgs. 297/94 e dal D.lgs. 59/2017, può comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale, come previsto dalla normativa vigente. Per la domanda interprovinciale, potrà usufruire della deroga relativa ai figli minori di 16 anni, recepita dal CCNI 2025/28. Inoltre, l’art. 8 del DL 71/2024 ha introdotto la possibilità di richiesta di continuità didattica su sostegno da parte delle famiglie, a cui la docente ha risposto positivamente. Questo rafforza, dal punto di vista sostanziale, la legittimità della riconferma, pur trattandosi di un’ipotesi ancora non codificata in modo esplicito nella normativa.