Dotazioni invernali (pneumatici e catene) 2025/26: obbligo, date e sanzioni

L'obbligo delle dotazioni invernali torna il 15 novembre. La guida completa su pneumatici, catene, calze da neve e multe previste.

A cura di Scuolalink Scuolalink
22 ottobre 2025 10:00
Dotazioni invernali (pneumatici e catene) 2025/26: obbligo, date e sanzioni - Catene per pneumatici invernali
Catene per pneumatici invernali
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L'obbligo delle dotazioni invernali torna anche per la stagione 2025/2026. La normativa nazionale fissa il periodo tra il 15 novembre e il 15 aprile, salvo ordinanze locali. Questa misura è cruciale per la sicurezza stradale in condizioni climatiche avverse. Gli automobilisti devono montare pneumatici invernali o avere a bordo alternative omologate, come catene o calze da neve.

Cosa prevede la normativa sulle dotazioni invernali

La normativa italiana parla propriamente di obbligo di dotazioni invernali e non solo di gomme. La legge, infatti, considera equivalenti e alternative diverse soluzioni. Gli automobilisti possono scegliere di montare pneumatici invernali specifici oppure tenere a bordo, pronti all'uso, catene da neve omologate. Recentemente, a queste opzioni si sono aggiunte anche le calze da neve, purché conformi alle normative di omologazione vigenti. Per quanto riguarda gli pneumatici ‘quattro stagioni’ (All-Season), sono considerati idonei solo se riportano la marcatura M+S (Mud and Snow).

Tuttavia, la performance ottimale è garantita dal simbolo 3PMSF (Three-Peak Mountain Snowflake), il pittogramma del fiocco di neve dentro una montagna, che certifica il superamento di test specifici su neve. L'obbligo esiste per una ragione fondamentale: la sicurezza. In inverno, le basse temperature e le condizioni stradali (bagnato, brina, ghiaccio, neve) riducono drasticamente l'aderenza. Le gomme invernali moderne assicurano prestazioni superiori in termini di motricità, tenuta e, soprattutto, spazio di frenata ridotto.

Date, periodi di tolleranza e costi dell'obbligo

Il Ministero dei Trasporti, con una circolare del 2014, ha uniformato il periodo di obbligo a livello nazionale: dal 15 novembre al 15 aprile. È fondamentale, tuttavia, verificare sempre le ordinanze locali (Regioni o Province), che possono anticipare o posticipare queste date in base alle specifiche condizioni climatiche del territorio. La legge prevede un mese di tolleranza sia prima che dopo il termine. Ciò significa che è consentito montare le gomme invernali già dal 15 ottobre e smontarle entro il 15 maggio, senza incorrere in sanzioni.

Questa deroga (circolare MIT 1049/2014) si applica specificamente a veicoli M1 (autovetture) e N1 (furgoni). Affrontare il cambio gomme rappresenta un costo variabile. Il montaggio e l'equilibratura hanno un costo medio nazionale di circa 10-12 euro a pneumatico (40-50 euro totali). Se si richiede il servizio di deposito (stoccaggio) delle gomme estive, il prezzo totale sale, aggiungendo circa 20-30 euro. Anche la dimensione del cerchio influisce: per cerchi da 18 pollici in su, il costo del montaggio può essere superiore.

Sanzioni, multe e strade interessate

Circolare senza le adeguate dotazioni invernali nei periodi e nelle zone previste comporta sanzioni amministrative significative. Gli importi variano a seconda del tipo di strada:

  • Nei centri abitati: multa da 42 € a 173 €.

  • Fuori dai centri abitati: multa da 87 € a 345 €.

  • In autostrada: multa da 85 € a 338 €. Oltre alla multa, le forze dell'ordine possono imporre il fermo del veicolo finché non viene messo in sicurezza (ad esempio, montando le catene). Ignorare l'ordine di fermo comporta un'ulteriore sanzione di 84 euro e la decurtazione di 3 punti patente. È cruciale che tutte le dotazioni (gomme, catene o calze) siano omologate. L'utilizzo di prodotti non conformi è sanzionabile (da 155 € a 624 €).

  • Attenzione anche all'uso estivo: circolare dopo il 15 maggio con gomme invernali aventi un codice di velocità inferiore a quello indicato sul libretto di circolazione è severamente punito (multe da 422 € a 1.697 €). L'obbligo non è universale, ma si applica su specifiche strade a rischio neve. L'elenco dettagliato è aggiornato annualmente da ANAS e dagli enti gestori locali, e include tipicamente autostrade e strade statali in quasi tutte le regioni italiane, con particolare attenzione alle zone appenniniche e alpine.

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