Ferie degli insegnanti: come funzionano e quando spettano
Ferie per insegnanti: regole, calcolo e diritti per docenti a tempo determinato e indeterminato secondo il CCNL e la normativa scolastica vigente.


Con l’avvicinarsi dell’estate o durante le vacanze scolastiche, torna una domanda ricorrente: come funzionano le ferie per gli insegnanti? La risposta varia a seconda della tipologia di contratto – a tempo determinato o indeterminato – ed è regolata dall’articolo 36 della Costituzione Italiana, oltre che dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto scuola. Vediamo nel dettaglio quali sono i diritti dei docenti in tema di ferie.
Ferie per docenti a tempo indeterminato
Gli insegnanti di ruolo hanno diritto a un numero di giorni di ferie che varia in base all’anzianità di servizio:
- 32 giorni lavorativi per chi ha più di tre anni di servizio
- 30 giorni lavorativi per chi ha meno di tre anni
Nel primo e nell’ultimo anno di lavoro, le ferie si calcolano in modo proporzionale ai mesi effettivamente lavorati. Se la frazione di mese supera i 15 giorni, si considera come mese intero.
Ferie per insegnanti a tempo determinato
I docenti con contratto a tempo determinato maturano le ferie in proporzione al periodo lavorato, come anche i lavoratori con contratto part-time verticale (che lavorano solo in determinati giorni della settimana).
Alla fine del contratto, il docente non perde il diritto a fruire delle ferie residue o a ricevere l’indennità sostitutiva, a meno che il dirigente scolastico non abbia richiesto per iscritto di utilizzarle durante i periodi di sospensione delle lezioni (ad esempio, a Natale, Pasqua o dopo la fine delle lezioni fino al 30 giugno).
Quando si possono usufruire
Le ferie degli insegnanti si collocano nei periodi di sospensione dell’attività didattica, escludendo i giorni destinati a scrutini ed esami di Stato.
Durante il periodo scolastico, si possono richiedere fino a sei giorni lavorativi di ferie, ma solo a due condizioni:
- deve essere garantita la sostituzione con personale già in servizio
- non devono esserci costi aggiuntivi per l’amministrazione scolastica (come ore eccedenti retribuite)
Come maturano
I giorni di ferie continuano a maturare anche durante alcune assenze legittime, come:
- maternità o paternità
- malattia
- permessi per matrimonio, lutto o esami
- altri casi previsti dal CCNL
Non maturano, invece, durante:
- aspettative non retribuite
- congedi biennali per assistenza a familiari disabili (ai sensi della Legge 104)
Interruzione o rinvio delle ferie
Se, per motivi di servizio o personali giustificati (es. malattia), il docente non può usufruire delle ferie, è possibile posticiparle all’anno scolastico successivo, purché sempre durante i periodi di sospensione delle lezioni.
In caso di interruzione delle ferie per motivi di servizio, l’insegnante ha diritto al rimborso delle spese sostenute per rientrare al lavoro e successivamente per tornare nel luogo dove stava trascorrendo le ferie.