Ferie non godute dal personale scolastico: cosa prevede il CCNL

Gestione delle ferie non godute nella scuola: cosa prevede il CCNL per docenti e ATA tra recupero, limiti, periodi di fruizione e monetizzazione.

10 giugno 2025 22:53
Ferie non godute dal personale scolastico: cosa prevede il CCNL - Ferie del personale scolastico docenti e ata
Ferie del personale scolastico docenti e ata
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Nel mondo della scuola, tra impegni didattici, incarichi amministrativi e urgenze organizzative, non è raro che il personale docente e ATA si trovi nell’impossibilità di pianificare con regolarità i propri periodi di riposo. Le ferie non godute diventano così una condizione frequente, nonostante il loro riconoscimento come diritto fondamentale dalla Costituzione italiana. Per garantire la tutela dei lavoratori e, al tempo stesso, assicurare la continuità del servizio scolastico, il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) prevede regole chiare su maturazione, fruizione, recupero e – in alcuni casi – monetizzazione delle ferie non utilizzate.

Un diritto riconosciuto dalla Costituzione

Le ferie non sono semplicemente un beneficio, ma un vero e proprio diritto garantito dall’articolo 36 della Costituzione italiana, finalizzato a tutelare la salute del lavoratore e a promuoverne il benessere. Questo principio si applica anche al personale scolastico, con regole specifiche previste nel CCNL per assicurare che ogni dipendente possa usufruire di un adeguato periodo di riposo, compatibilmente con le esigenze del servizio.

Durata delle ferie e criteri di maturazione

Il CCNL 2019/2021, in vigore dal 18 gennaio 2024, stabilisce criteri chiari per la maturazione delle ferie nel comparto scuola. Per il personale a tempo indeterminato, sono previsti 30 giorni annui nei primi tre anni di servizio, che diventano 32 dal quarto anno in poi. Chi ha un contratto a tempo determinato matura invece 2,5 giorni di ferie per ogni mese di lavoro svolto. Per questi ultimi, le ferie devono essere fruite durante la sospensione delle attività didattiche e con l'autorizzazione del dirigente scolastico.

Docenti: ferie da fruire nei periodi di sospensione delle lezioni

Per i docenti a tempo indeterminato, le ferie vanno godute durante le sospensioni delle attività didattiche, come previsto dal calendario scolastico. Tuttavia, in caso di impedimenti dovuti a gravi esigenze di servizio o a motivi di salute, è possibile interrompere o rinviare il periodo di ferie. In queste situazioni, il recupero può avvenire nell’anno scolastico successivo, ma sempre all’interno dei periodi in cui le lezioni sono sospese.

Personale ATA: distribuzione flessibile, ma pianificata

Per il personale ATA, la fruizione delle ferie segue una logica diversa: viene data priorità ai mesi estivi, in particolare luglio e agosto, con l’obbligo di garantire almeno 15 giorni consecutivi. I giorni restanti possono essere distribuiti durante l’anno, purché nel rispetto delle esigenze organizzative dell’istituto. Questa modalità consente una maggiore flessibilità, ma richiede un’attenta pianificazione da parte della segreteria e del dirigente.

Recupero delle ferie non godute per il personale ATA a tempo indeterminato

Se il personale ATA a tempo indeterminato non riesce a usufruire delle ferie per cause eccezionali – come una prolungata malattia o esigenze straordinarie di servizio – ha la possibilità di recuperarle. Secondo quanto chiarito dall’ARAN, le ferie non godute possono essere fruite entro il mese di aprile dell’anno scolastico successivo, previo confronto con il DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi).

Ferie non godute per ATA a tempo determinato: scatta la monetizzazione

Diversa è la situazione per il personale ATA con contratto a tempo determinato. Se le ferie non vengono utilizzate per motivi non imputabili al dipendente, non è previsto il recupero, ma si procede alla monetizzazione. In altre parole, il lavoratore riceve un compenso economico corrispondente ai giorni non fruiti, garantendo così il riconoscimento del diritto non esercitato.