Ferie non godute docenti precari: la Cassazione riconosce l’indennità sostitutiva [NOTA e ORDINANZA]
La Cassazione, attraverso unordinanza, riconosce ai docenti precari il diritto all’indennità per ferie non godute, se non formalmente invitati a fruirne.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11968 del 7 maggio 2025, ha stabilito un principio chiave a favore dei docenti a tempo determinato: se le ferie maturate non vengono fruite, spetta loro l’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro non dimostri di averli formalmente invitati a usufruirne, specificando le conseguenze in caso contrario. La decisione si allinea ai principi europei e tutela un diritto fondamentale spesso trascurato nel mondo della scuola.
Il caso dei contratti a termine e l’interpretazione normativa
La pronuncia della Cassazione ha riguardato due insegnanti assunti fino al 30 giugno 2013, che avevano richiesto la liquidazione delle ferie non godute per l’anno scolastico 2012/2013. Il Tribunale di Reggio Emilia aveva accolto il ricorso, ma la Corte d’Appello di Bologna lo aveva respinto. La Cassazione ha ribaltato la sentenza, richiamando l’art. 19 del CCNL Scuola, secondo cui i supplenti non sono obbligati a fruire delle ferie durante le sospensioni didattiche, né possono essere collocati in ferie d’ufficio.
Fondamentale anche il richiamo all’art. 5, comma 8, del decreto legge 95/2012, che vieta il pagamento delle ferie non godute nella pubblica amministrazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che tale divieto non può essere interpretato in contrasto con la direttiva europea 2003/88/CE e con le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che vietano la perdita automatica del diritto alle ferie senza una preventiva verifica delle reali possibilità del lavoratore di usufruirne.
L’onere della prova è a carico dell’amministrazione scolastica
Il principio espresso dalla Cassazione sottolinea che l’indennità sostitutiva delle ferie non godute spetta al docente precario, salvo che il datore di lavoro provi di averlo formalmente invitato a utilizzare le ferie, avvertendolo chiaramente che, in caso contrario, avrebbe perso sia il diritto alla fruizione sia alla compensazione economica. Questo ribadisce che l’onere della prova grava sull’amministrazione scolastica, che deve agire con trasparenza e rispetto dei diritti del lavoratore.
L’orientamento si basa su quanto sancito dall’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che qualificano le ferie come un diritto sociale essenziale. Il mancato utilizzo per cause non imputabili al docente non può portare alla perdita del diritto alla monetizzazione. È quindi obbligo del datore di lavoro dimostrare la reale opportunità offerta al lavoratore di esercitare tale diritto.
I chiarimenti del Ministero sulla monetizzazione delle ferie
A fine marzo, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato una nota esplicativa per chiarire le regole sulla monetizzazione delle ferie dei docenti a tempo determinato. Pur richiamando il divieto generale imposto dal decreto-legge 95/2012, il documento evidenzia l’eccezione introdotta dalla legge 228/2012, che consente la liquidazione economica per i supplenti brevi, saltuari o con contratto fino al termine delle lezioni.
Secondo il CCNL Istruzione 2019-2021, le ferie sono proporzionali al servizio prestato, con calcolo basato sul rapporto tra giorni di ferie previsti (30 o 32 su base annua) e la durata effettiva del contratto (su 360 giorni). Il Ministero sottolinea che le ferie devono essere godute nei periodi di sospensione didattica previsti dai calendari regionali, ma precisa che non si può presumere automaticamente la fruizione in assenza di una richiesta esplicita del docente o di un atto formale del dirigente scolastico.
Fruizione delle ferie: modalità operative e indicazioni giurisprudenziali
Le ferie sono un diritto riconosciuto anche ai docenti a tempo determinato, secondo quanto disposto dagli articoli 13 del CCNL 2006-2009 e 35 del CCNL 2019-2021. Mentre i docenti di ruolo hanno diritto a 30 o 32 giorni all’anno, più 4 giornate di riposo compensativo, per i precari il conteggio si basa sulla durata effettiva del servizio. Le ferie devono essere godute nei periodi di sospensione delle lezioni, esclusi gli esami e gli scrutini, oppure liquidate economicamente se la durata contrattuale non ne consente la fruizione.
La Cassazione, con le sentenze n. 14268/2022 e n. 16715/2024, ha ribadito che la monetizzazione è dovuta se l’amministrazione non dimostra di aver messo il lavoratore in condizione di usufruire delle ferie. In tal caso, va calcolata la differenza tra i giorni maturati e quelli effettivamente fruibili, decurtando quelli già utilizzati. Il diritto al rimborso vale anche per ferie interrotte da malattie prolungate o ricoveri ospedalieri.
Il Ministero ha invitato gli Uffici Scolastici Regionali a sensibilizzare i dirigenti scolastici sull’obbligo di informare per iscritto il personale precario, specificando le conseguenze in caso di mancata fruizione. L’obiettivo è garantire la corretta applicazione delle norme, evitando contenziosi e tutelando un diritto riconosciuto a livello europeo.