GPS 2026-2028: come funzionano le riserve della legge 68/99 e le precedenze previste dalla legge 104/92

Come funzionano le riserve della legge 68/99 e le precedenze nelle GPS 2026-2028 per chi ha diritti legati alla disabilità.

31 maggio 2026 08:00
GPS 2026-2028: come funzionano le riserve della legge 68/99 e le precedenze previste dalla legge 104/92 -
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Le supplenze del prossimo anno scolastico portano molti dubbi. Chi punta alle GPS 2026-2028 vuole capire due cose: come si ottiene un posto da riservista con la legge 68/99 e quali precedenze spettano a chi rientra nella legge 104/92. Le due regole funzionano in modo diverso e seguono criteri precisi.

Riserva con la legge 68/99 nelle GPS

Nelle domande per le GPS 2026-2028, chi aveva una riserva con la legge 68/99 poteva inserirla in caso di disoccupazione. Vale, per esempio, per chi ha una invalidità civile pari o superiore al 46%. La riserva si applica prima nella fascia di appartenenza: prima la prima fascia, poi la seconda. Conta anche l'ordine alfabetico della sezione riserve. L'invalidità civile è la lettera N e precede la lettera S, cioè il servizio civile. Per il calcolo dei posti riservati si considerano solo gli incarichi a orario intero.

Come si calcolano i posti riservati

Ogni riserva ha una sua percentuale di posti, fissata in anticipo. Per la riserva N, ad esempio, la quota è il 7%. Ecco come funziona in pratica:

  • ogni 100 posti, almeno sette vanno ai riservisti;

  • se la quota del 7% è già satura, non si assegnano altri incarichi con la legge 68/99;

  • la somma di tutte le riserve non può superare il 50% dei posti a bando.

Questo tetto del 50% vale per l'insieme delle riserve messe a sistema.

Priorità nella scelta della sede con la legge 104/92

La legge 104/92 dà una precedenza nella scelta della sede. Va indicata nella domanda per le 150 preferenze, dal 16 al 29 luglio 2026. Ne hanno diritto:

  • i docenti con disabilità personale, art. 21 e art. 33 comma 6;

  • chi assiste un familiare con handicap grave, art. 33 commi 5 e 7.

La priorità non crea il diritto alla supplenza. Serve solo a scegliere la sede tra i posti che già spettano per merito di graduatoria.

Limiti e condizioni della precedenza

Il principio è semplice: la precedenza vale solo se il docente è già in posizione utile per l'incarico. Non permette di ottenere posti migliori di quelli spettanti per punteggio. Agisce a parità di durata giuridica, al 30 giugno o al 31 agosto, e di consistenza economica, cioè cattedra intera o spezzone. Per la 104/92 personale, vale su qualsiasi sede libera. Per chi assiste un familiare, vale sulle scuole del comune di residenza o domicilio dell'assistito, oppure nel comune più vicino.

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