Infortunio a scuola durante la partita di caldio: negato il risarcimento, ecco perchè

Il Tribunale di Catanzaro respinge la richiesta di uno studente: l’infortunio a scuola durante una partita rientra nel rischio consentito.

18 dicembre 2025 19:00
Infortunio a scuola durante la partita di caldio: negato il risarcimento, ecco perchè - Sentenza del Giudice
Sentenza del Giudice
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Il Tribunale di Catanzaro ha respinto una richiesta di risarcimento da 29mila euro. Un infortunio a scuola avvenuto durante un match di calcio non è imputabile all'istituto se rientra nel limite del rischio consentito. La sentenza chiarisce la responsabilità civile dei docenti e l'onere probatorio.

Onere della prova nell'infortunio a scuola

La sentenza n. 2681/2025 stabilisce che spetta allo studente dimostrare l’eventuale condotta illecita di un compagno. Durante una partita di calcio, il contatto fisico è un evento prevedibile e intrinseco alla disciplina. Non basta riportare una lesione per ottenere un indennizzo; serve la prova di una violenza gratuita o di un atto volto intenzionalmente a nuocere. Nel caso in esame, la dinamica non ha evidenziato colpi proibiti, portando il giudice a rigettare la domanda di risarcimento presentata dal giovane calciatore coinvolto nel sinistro.

Il concetto giuridico di rischio consentito

Il magistrato ha spiegato che le lesioni avvenute in una fase di gioco non configurano responsabilità per la scuola. Tale principio, definito rischio sportivo consentito, esclude l’antigiuridicità se le regole sono rispettate. I punti chiave della decisione includono:

  • Assenza di volontà di ledere da parte dei partecipanti.

  • Connessione funzionale tra l’azione e la pratica sportiva.

  • Natura non violenta del contatto fisico documentato.

Se l'azione è parte della normale competizione, l'istituto non è tenuto a rispondere dei danni subiti, poiché l'evento è considerato una conseguenza accettabile dell'attività.

Vigilanza dei docenti e responsabilità civile

L’istruttoria ha confermato la presenza costante dell’insegnante di educazione fisica sul campo. La scuola risponde solo se non ha adottato le misure di vigilanza necessarie a impedire fatti illeciti. Tuttavia, per studenti di 16 anni, non sono richieste precauzioni estreme. La sentenza ha quindi evidenziato come:

  1. Il soccorso sia stato prestato con estrema tempestività.

  2. La condotta del docente sia stata professionale e attenta.

Il ricorrente è stato infine condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dal Ministero dell'Istruzione, quantificate in circa 3.800 euro oltre agli oneri di legge.

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