Infortunio docente a scuola: il Tribunale di Roma nega il risarcimento
Un docente cade in classe e si infortuna: ecco perchè il Tribunale di Roma ha negato il risarcimento e come funziona la responsabilità dell'istituto.
Una recente sentenza del Tribunale di Roma, la n. 15232, chiarisce i limiti della responsabilità dell'istituto in caso di infortunio docente a scuola. Non sempre la caduta in classe garantisce un indennizzo: i giudici hanno stabilito che in assenza di pericolo occulto o difetti di manutenzione evidenti, il risarcimento danni può essere negato se l'evento risulta imprevedibile.
La dinamica dell'incidente e la sentenza
Il Tribunale di Roma ha analizzato il ricorso di un'insegnante in servizio presso una scuola dell'infanzia comunale, caduta durante l'orario di lavoro. L'incidente è stato causato dall'inciampo su una striscia di separazione tra le pavimentazioni, sollevatasi improvvisamente.
Nonostante l'evento traumatico, la sentenza depositata lo scorso 31 ottobre ha respinto la richiesta. Il giudice ha valutato che non vi fossero gli estremi per condannare l'amministrazione, poiché l'alterazione dello stato dei luoghi è stata giudicata repentina e non prevenibile.
Normativa e richiesta di risarcimento
L'azione legale della docente si fondava sugli articoli 2043 e 2051 del codice civile, che regolano la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia. Secondo queste norme, l'ente che gestisce un luogo pubblico deve risarcire solo se viene provato il nesso tra il bene e il danno subito.
Tuttavia, la custodia del bene non implica una responsabilità oggettiva assoluta. Per ottenere ragione in giudizio, è necessario dimostrare che:
La causa del danno è intrinseca alla struttura;
Non vi sono stati comportamenti imprudenti del danneggiato;
Non sono intervenuti fattori esterni classificabili come caso fortuito.
Quando la scuola non è responsabile
Nel caso specifico, il giudice ha stabilito che l'ostacolo non presentava le caratteristiche del cosiddetto "trabocchetto". Per configurare la responsabilità dell'ente, il pericolo deve essere invisibile e imprevedibile, situazione non riscontrata in questa vicenda.
La giurisprudenza citata sottolinea che l'uso dei beni pubblici richiede sempre un livello adeguato di cautela da parte dell'utente. Se il pericolo poteva essere evitato con un minimo di attenzione soggettiva, la responsabilità del gestore viene meno automaticamente.
Il dovere di vigilanza e i suoi limiti
La decisione conferma un principio fondamentale per docenti e personale ATA: la sorveglianza è un obbligo, ma non copre l'impossibile. Non si può imputare alla scuola un evento che accade con modalità tali da non permettere un intervento tempestivo per la messa in sicurezza.