Laurea priva di due esami non giustifica esclusione, il Consiglio di Stato riabilita la precaria
Il Consiglio di Stato riabilita una docente esclusa dal concorso, sottolineando che il titolo complessivo garantiva le competenze richieste.


Il Consiglio di Stato ha stabilito che una laurea mancante di due esami specifici non può essere motivo automatico di esclusione dal concorso per insegnanti. L’organo ha sottolineato che il Ministero deve valutare attentamente se il percorso formativo complessivo assicuri comunque le competenze richieste dal bando.
Esclusione dal concorso: la vicenda della docente precaria
Una docente precaria con anni di esperienza è stata esclusa dal concorso ordinario A-01 Arte e Immagine per la scuola secondaria di primo grado perché nel suo piano di studi mancavano due esami: Grafica e Percezione e comunicazione visiva. Nonostante tali carenze, né le segreterie scolastiche né gli Uffici scolastici avevano mai rilevato anomalie nel titolo di studio della docente, che risultava pienamente idonea a ricoprire incarichi di insegnamento in passato.
In prima istanza, il Tar del Lazio aveva confermato l’esclusione, ritenendo legittimo richiedere requisiti integrativi per colmare lacune rispetto alla disciplina da insegnare. Tuttavia, tale decisione non ha considerato la possibilità che il percorso complessivo di studi garantisse già le competenze necessarie per l’insegnamento.
Il ribaltamento in appello: il Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della docente, stabilendo che l’assenza dei due esami specifici non costituisce motivo certo di esclusione. I giudici hanno osservato che il corso di laurea in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali presuppone inevitabilmente un approccio grafico e visivo indispensabile per la conservazione e la valorizzazione dei beni artistici e culturali.
Pertanto, la docente possedeva comunque le competenze e la sensibilità professionale necessarie per svolgere l’insegnamento di Arte e Immagine. Il Consiglio di Stato ha evidenziato che, davanti a titoli di studio affini a quelli richiesti, l’Amministrazione ha l’onere di compiere un’istruttoria approfondita, valutando se le competenze previste siano comunque assicurate dal percorso formativo del candidato.
Principio fondamentale e conseguenze pratiche
Secondo gli avvocati della docente, Santi Delia e Michele Bonetti, la sentenza promuove un’interpretazione della lex specialis orientata alla sostanza più che alla forma, affermando un principio di rilievo: la valutazione comparativa del titolo di studio complessivo deve precedere ogni esclusione.
Il Consiglio di Stato ha sottolineato che la mancata istruttoria integra un eccesso di potere per difetto di valutazione e irragionevolezza, ribaltando la decisione del Tar. Di conseguenza, il Ministero dell’Istruzione è stato ordinato ad ammettere la docente alla procedura di stabilizzazione, garantendo che l’esperienza e le competenze effettive del candidato siano sempre considerate prima di escluderlo da concorsi per il ruolo docente.
Questa decisione costituisce un precedente importante per tutti i futuri concorsi, tutelando i candidati con titoli di studio affini e rafforzando la necessità di una valutazione meritocratica e approfondita.