Legge 104/1992 e mobilità DS: accolto il ricorso al Tribunale di Vercelli

Il Tribunale di Vercelli riconosce il diritto di precedenza nella mobilità interregionale di una DS ai sensi della Legge 104/1992 per i caregiver.

A cura di Redazione Redazione
23 giugno 2026 09:45
Legge 104/1992 e mobilità DS: accolto il ricorso al Tribunale di Vercelli -
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Una recente sentenza del Tribunale di Vercelli ha ridefinito le regole della mobilità interregionale, accogliendo il ricorso di una dirigente scolastica. L'ordinanza conferma la priorità assoluta della Legge 104/1992 nella tutela dei caregiver familiari. Di seguito il contenuto, inviatoci dall'Avv. Giuseppe Versace del Foro di Bologna, con preghiera di pubblicazione.

Mobilità interregionale e Legge 104/1992: il Tribunale di Vercelli accoglie il ricorso di una Dirigente Scolastica

La sentenza n. 126/2026 ribalta l'esito negativo di un precedente reclamo cautelare e ribadisce il diritto di precedenza dei caregiver nelle procedure di assegnazione delle sedi.

Con la sentenza n. 126/2026, pubblicata il 10 maggio 2026, il Tribunale di Vercelli – Sezione Lavoro, in persona della dott.ssa Patrizia Baici, ha accolto integralmente il ricorso promosso da una Dirigente Scolastica in servizio presso un istituto comprensivo della provincia di Vercelli, assistita dall'Avv. Giuseppe Versace del Foro di Bologna, nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il Giudice ha ordinato l'assegnazione della ricorrente a una sede scolastica nella Regione Siciliana, limitrofa al luogo di residenza del proprio figlio convivente, riconosciuto portatore di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992.

Un caso non comune: dal rigetto in reclamo alla vittoria piena nel merito

La vicenda processuale presenta un profilo di particolare interesse. Il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. era stato inizialmente accolto con ordinanza del 27/28 agosto 2025, sempre a firma della dott.ssa Baici; tuttavia, in sede di reclamo collegiale, il Tribunale aveva ribaltato l'esito favorevole il 23 ottobre 2025. Una battuta d'arresto che avrebbe potuto scoraggiare la prosecuzione della causa, ma che la ricorrente e il proprio difensore hanno affrontato proseguendo nel giudizio di merito, fino a ottenere una pronuncia che non solo conferma punto per punto le motivazioni della prima ordinanza cautelare, ma le rafforza con argomentazioni ulteriori, smontando analiticamente la tesi sostenuta dall'Amministrazione.

È un esito raro: non capita spesso che un giudizio di merito ribalti integralmente l'esito negativo di un reclamo cautelare. Questa circostanza testimonia la solidità della strategia difensiva impostata fin dalla fase cautelare e la qualità della documentazione prodotta a sostegno della domanda.

I punti di forza della posizione della ricorrente

  • Titolo di precedenza pienamente documentato. La ricorrente ha dimostrato in modo puntuale il possesso dei requisiti previsti dall'art. 33 della L. 104/1992, quale convivente e caregiver del figlio con disabilità grave, anche attraverso la regolare fruizione dei permessi mensili previsti dalla normativa.

  • Contestazione fondata dei criteri applicati dall'Amministrazione. La difesa ha dimostrato che l'Ufficio Scolastico Regionale aveva introdotto, tramite un gruppo di lavoro costituito dopo la chiusura del bando di mobilità, criteri di valutazione (anzianità di servizio e impegno a permanere) difformi rispetto alle proprie note ministeriali e regionali, che invece collocavano la disabilità personale e l'assistenza al familiare disabile in un preciso ordine di priorità.

  • Disponibilità di sedi compatibili, provata in giudizio. È stato documentato che, alla data della domanda, esistevano sedi scolastiche vacanti o disponibili in Sicilia, anche in prossimità del Comune di residenza del familiare assistito, smentendo l'eccezione di impossibilità sollevata dal Ministero.

  • Eccezione processuale accolta. Il Tribunale ha dato ragione alla difesa anche su un piano più strettamente processuale, dichiarando irregolare la costituzione in giudizio dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, competente essendo invece l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, sede di effettivo servizio della ricorrente.

  • Vittoria piena, anche sulle spese. Il Ministero è stato condannato sia all'assegnazione della ricorrente a una sede scolastica nella Regione Sicilia, limitrofa al domicilio del familiare assistito, tra quelle vacanti, disponibili o in reggenza, sia alla rifusione integrale delle spese di giudizio.

Una materia delicata, che richiede competenza specifica

Il caso conferma quanto la materia della mobilità interregionale del personale dirigente scolastico, intrecciata con la tutela delle persone con disabilità ai sensi della Legge 104/1992, richieda un'assistenza legale altamente specializzata. Le procedure amministrative di assegnazione delle sedi sono spesso governate da circolari, note interne e prassi che possono entrare in contrasto — come accaduto in questo caso — con i principi costituzionali di tutela della famiglia e del diritto alla salute (artt. 2, 3, 29 e 32 Cost.) e con il diritto di precedenza riconosciuto dalla legge ai caregiver.

L'Avv. Giuseppe Versace, del Foro di Bologna, segue da anni dirigenti scolastici e personale della scuola in materia di mobilità interregionale, applicazione della Legge 104/1992 e tutela in caso di mancati trasferimenti, anche per incarichi di natura politico-amministrativa, affiancando i propri assistiti dalla fase cautelare fino al giudizio di merito — come dimostra anche questo precedente.

Per chi si trova ad affrontare situazioni analoghe, conoscere e far valere correttamente i propri diritti di precedenza in sede di mobilità è spesso il primo, decisivo passo verso una tutela efficace.

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