Malattia nel periodo di prova del Personale ATA: cosa prevede il CCNL
Le disposizioni contrattuali chiariscono come gestire l'assenza prolungata durante il periodo di prova del Personale ATA e la conservazione del posto.
Il periodo di prova del Personale ATA può subire interruzioni per motivi di salute. Vediamo come il CCNL Istruzione e Ricerca regola la conservazione del posto in caso di assenza per malattia prolungata e i poteri del dirigente scolastico.
Assenza per malattia oltre i sei mesi
Una questione frequente riguarda il superamento del limite temporale previsto per la conservazione del posto di lavoro. L’ARAN chiarisce che il dirigente scolastico non ha l’obbligo automatico di risolvere il contratto, mantenendo una certa discrezionalità gestionale. Anche dopo il decorso dei sei mesi, la risoluzione del rapporto resta una possibilità e non un atto dovuto, ponendo la responsabilità della scelta e le eventuali conseguenze erariali in capo al dirigente.
Sospensione e ripresa del periodo di prova del Personale ATA
Durante i giorni di malattia il conteggio utile al superamento della prova si arresta, ripartendo solo al rientro in servizio effettivo del dipendente. È fondamentale calcolare esclusivamente il servizio realmente prestato ai fini della maturazione del periodo necessario. Esiste una netta differenza tecnica tra la sospensione per giustificato motivo, che mette in pausa il conteggio, e il mancato superamento della prova, che segue iter amministrativi distinti.
Durata prevista e casi di esonero
Il contratto collettivo 2022/24 definisce le tempistiche specifiche, differenziate in base all'inquadramento professionale del personale. Ecco la ripartizione temporale stabilita:
2 mesi per l'area dei Collaboratori e degli Operatori scolastici;
4 mesi per chi appartiene all'area degli Assistenti;
6 mesi per i Funzionari e le Elevate Qualificazioni.
È possibile ottenere l'esonero dalla prova se il dipendente l'ha già superata nel medesimo profilo, anche presso altre amministrazioni, previo consenso. In assenza di recesso esplicito, la conferma in ruolo scatta automaticamente al termine del periodo stabilito, con anzianità calcolata dalla data di assunzione.