Mobilità 2025/26: da sostegno a posto comune? chi ha la precedenza nei trasferimenti

Mobilità 2025/26: trasferimento da sostegno acomune avviene dopo i movimenti su stessa tipologia di posto, anche a parità di scuola e con punteggio più alto.

16 giugno 2025 10:43
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Nella mobilità 2025/26, i trasferimenti da sostegno a posto comune seguono quelli sulla stessa tipologia di posto di titolarità. Anche con punteggio più alto, un docente che chiede il passaggio da sostegno a comune può essere preceduto da un collega titolare su posto comune, in base all’ordine delle operazioni stabilito dal contratto nazionale

Le fasi della mobilità e l’ordine delle operazioni

Le operazioni di mobilità si articolano in tre fasi distinte, ciascuna con una percentuale specifica di posti. La I fase riguarda i trasferimenti all’interno dello stesso comune e si svolge sul 100% dei posti disponibili. La II fase coinvolge i trasferimenti tra comuni della stessa provincia, anch’essa sul 100% dei posti. La III fase comprende la mobilità interprovinciale e professionale, che avviene sul 50% dei posti rimasti dopo la II fase. Le operazioni seguono l’ordine definito dall’Allegato 1 al CCNI 2025/28, rispettando precedenze e punteggi. All’interno di ogni fase, i movimenti si svolgono secondo una sequenza precisa, che stabilisce priorità tra i diversi tipi di passaggio.

Da sostegno a comune: il trasferimento nella seconda fase

I trasferimenti da sostegno a posto comune si collocano nella II fase, anche se richiesti per scuole dello stesso comune. Secondo l’Allegato 1 – punto H-ter, il passaggio da sostegno a comune viene dopo i trasferimenti sul posto di titolarità, ossia tra posti comuni o tra posti di sostegno. Questo significa che, anche a parità di sede e con punteggio superiore, il docente che chiede il passaggio da sostegno a comune può essere superato da un collega già titolare su posto comune, poiché la sua domanda ha priorità all’interno della stessa fase. Per l’anno scolastico 2025/26, questi movimenti si svolgeranno sul 100% dei posti disponibili, ma la quota scenderà progressivamente negli anni successivi: 75% nel 2026/27 e 50% nel 2027/28.

Il caso pratico e la conferma della corretta applicazione

Una docente della scuola dell’infanzia, titolare su sostegno dopo l’immissione in ruolo tramite concorso 2018, ha chiesto il trasferimento su posto comune nella stessa scuola, terminato il quinquennio. Tuttavia, la richiesta non è stata accolta, in quanto preceduta da una collega titolare su posto comune in un altro comune della stessa provincia, nonostante il punteggio inferiore. La situazione rispecchia esattamente quanto previsto dal contratto: i movimenti tra titolari su posto comune (lettera F) precedono quelli da sostegno a comune (lettera H-ter), indipendentemente dalla sede o dal punteggio. Quindi, non è possibile contestare l’esito del trasferimento, che è conforme alla normativa.

Precedenze e punteggi della mobilità: il rispetto della sequenza

Nel sistema della mobilità, l’ordine delle operazioni prevale sul punteggio quando i movimenti appartengono a categorie diverse. Il trasferimento da sostegno a comune, pur avvenendo nella stessa fase dei movimenti tra comuni, viene processato dopo quelli sulla stessa tipologia di posto. Anche eventuali precedenze riconosciute da legge o contratto non modificano quest’ordine, se non specificamente previste per quel tipo di passaggio. Il rispetto rigoroso della sequenza delle operazioni garantisce trasparenza e coerenza, ma può portare a esiti percepiti come ingiusti da chi ha punteggi più alti. Tuttavia, la norma è chiara: ciò che conta è la posizione all’interno della fase e della tipologia di posto.

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