Pensione di reversibilità 2026: calcolo, tabelle e nuove soglie INPS
Analisi degli importi per il coniuge superstite in base al reddito personale e al trattamento minimo INPS rivalutato.
Con l'aggiornamento del trattamento minimo INPS a 611,85 euro, si ridefiniscono i parametri per la pensione di reversibilità 2026. Esaminiamo nel dettaglio le nuove fasce reddituali che determineranno le percentuali di riduzione dell'assegno spettante ai vedovi.
L'impatto del trattamento minimo INPS sugli assegni
Il meccanismo che regola la pensione di reversibilità non è statico, ma fluttua in relazione agli indici economici nazionali. Per l'anno 2026, l'adeguamento del trattamento minimo INPS, che raggiunge la cifra di 611,85 euro, funge da chiave di volta per il ricalcolo delle soglie di cumulabilità. Questo sussidio, nato per garantire la continuità del tenore di vita al nucleo familiare dopo la scomparsa del pensionato o del lavoratore (il cosiddetto dante causa), prevede l'erogazione di una quota percentuale della pensione originaria: il 60% nel caso del solo coniuge. Tuttavia, la normativa previdenziale italiana impone un principio di solidarietà che penalizza i beneficiari in possesso di redditi propri elevati. Non si tratta di una tassa occulta, ma di un sistema a scaglioni che riduce progressivamente l'importo erogato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale man mano che cresce la capacità economica autonoma del superstite.
Fasce di reddito e calcolo dei tagli alla pensione di reversibilità 2026
Il calcolo effettivo della decurtazione si basa su un sistema di moltiplicatori applicati al trattamento minimo annuale. Per il 2026, la soglia di "franchigia totale", ovvero il limite entro il quale l'assegno rimane intatto, è fissata a tre volte il minimo INPS annualizzato. Superata questa barriera, scattano le riduzioni percentuali. Ecco lo schema dettagliato delle decurtazioni previste per il nuovo anno:
Nessun taglio: se il reddito personale del beneficiario non supera i 23.862,15 euro annui, la reversibilità viene erogata integralmente.
Riduzione del 25%: questa forbice si applica quando il reddito del coniuge è compreso tra 23.862,16 euro e 31.816,20 euro (corrispondente a 4 volte il trattamento minimo).
Riduzione del 40%: il taglio si inasprisce per i redditi che oscillano tra 31.816,20 euro e 39.769,25 euro (fino a 5 volte il minimo).
Riduzione del 50%: qualora il reddito personale oltrepassi la soglia dei 39.769,25 euro, l'INPS tratterrà la metà dell'importo teoricamente spettante.
È fondamentale sottolineare che nel calcolo del reddito rientrano quasi tutte le entrate assoggettabili all'IRPEF, inclusi gli stipendi da lavoro dipendente, i redditi d'impresa e altre pensioni dirette, mentre sono esclusi il TFR, la casa di abitazione e gli arretrati sottoposti a tassazione separata.
Quando la riduzione non si applica: le tutele familiari
Esiste tuttavia una "clausola di salvaguardia" che neutralizza completamente i tagli, indipendentemente dal reddito del coniuge superstite. La normativa, infatti, pone al centro la tutela dei soggetti più vulnerabili all'interno del nucleo familiare. Le decurtazioni sopra descritte vengono annullate d'ufficio se, insieme al coniuge, sono contitolari della pensione:
Figli minorenni;
Studenti (fino a 21 anni se scuole medie superiori, fino a 26 anni se universitari in corso);
Figli inabili al lavoro, a prescindere dall'età.
In presenza di queste figure, la pensione viene considerata un sostegno vitale per la crescita e il sostentamento della famiglia nel suo complesso, rendendo inapplicabili i limiti reddituali che agirebbero invece sul solo coniuge senza carichi di famiglia. Questa distinzione è cruciale per comprendere la ratio della norma: bilanciare la sostenibilità della spesa pubblica con la protezione sociale effettiva.