Periodo di comporto personale scolastico: differenze tra tipologie contrattuali
Le regole sul periodo di comporto e le retribuzioni previste per docenti di ruolo e precari secondo le norme del contratto vigente.
Comprendere la gestione della malattia personale scuola è essenziale per docenti e ATA. Le norme variano tra contratti a tempo indeterminato e supplenze, influenzando direttamente il periodo di comporto e il relativo stipendio.
Il periodo di comporto per il personale di ruolo
I dipendenti con contratto a tempo indeterminato beneficiano di un tetto massimo di assenze pari a 18 mesi nel triennio. Il CCNL scuola stabilisce che i primi 9 mesi sono retribuiti interamente, i successivi 3 al 90% e gli ultimi 6 al 50%. Superato questo limite, è possibile richiedere ulteriori 18 mesi senza assegni prima della risoluzione del rapporto.
Malattia personale scuola con contratto a termine
Per i precari con incarico annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), il limite scende a 9 mesi complessivi in tre anni. La retribuzione copre il 100% solo il primo mese, riducendosi al 50% per il secondo e terzo mese, mentre i restanti sono senza assegni.
Le regole per le supplenze brevi
Chi lavora su supplenze brevi o saltuarie ha diritto alla conservazione del posto per un massimo di 30 giorni annuali. In questo caso specifico, l’indennità economica spettante corrisponde esclusivamente al 50% dello stipendio previsto per la qualifica ricoperta.
Le eccezioni per gravi patologie
Esistono tutele specifiche per eventi critici come infortuni sul lavoro, cause di servizio o gravi patologie. Tali assenze, incluse quelle per terapie salvavita, sono equiparate al trattamento del personale di ruolo, indipendentemente dalla tipologia contrattuale sottoscritta dal lavoratore.
Tuttavia, è bene ricordare che la normativa prevede regole precise per il calcolo dei giorni:
Il computo avviene a ritroso partendo dall'ultimo episodio morboso;
Si considerano i tre anni precedenti alla data dell'evento;
Le ferie non interrompono il periodo di malattia se non godute effettivamente.