Personale ATA: le regole sui permessi per prestazioni sanitarie
Il personale ATA può usufruire di 18 ore di permessi annui per visite mediche, esami e terapie, con procedure chiare per la richiesta e il calcolo del tempo.
Il personale ATA ha a disposizione 18 ore all’anno per assentarsi dal lavoro in caso di visite mediche, terapie, esami diagnostici o prestazioni specialistiche. Un recente chiarimento dell’ARAN ha fatto luce su come gestire il conteggio di questi permessi, confermando la possibilità di utilizzarli anche per frazioni inferiori all’ora. Vediamo nel dettaglio come funzionano, quali sono le regole da seguire e come presentare correttamente la richiesta.
Permessi anche frazionabili: come si calcolano
Il monte ore annuo di 18 ore può essere utilizzato anche in modo flessibile. Non è necessario richiedere intere ore: se ad esempio la visita dura 37 minuti, verranno scalati esattamente quei 37 minuti. Il calcolo include non solo la durata della prestazione, ma anche il tempo necessario per raggiungere la struttura e rientrare al lavoro. Questo consente al dipendente di gestire al meglio i propri impegni sanitari senza perdere più tempo del necessario.
Cosa dice il contratto: diritti e limiti
L’articolo 69 del CCNL 2019-2021 stabilisce le condizioni per l’uso di questi permessi. Vengono equiparati alle assenze per malattia rispetto al periodo di comporto, ma non comportano la decurtazione economica che si applica nei primi dieci giorni di malattia. Inoltre, non possono essere sommati nella stessa giornata ad altri permessi orari, ad eccezione di quelli previsti dalla legge 104/1992 o dal decreto legislativo 151/2001. Questo significa che il dipendente deve pianificare con attenzione l’uso delle diverse tipologie di assenze orarie.
Personale ATA: modalità di richiesta e documentazione necessaria
Per ottenere il permesso, è necessario presentare domanda almeno tre giorni prima. In caso di urgenza, è possibile inviarla fino a 24 ore prima, purché avvenga comunque entro l’inizio dell’orario lavorativo. Al termine della prestazione, bisogna fornire un’attestazione con l’orario esatto della visita, rilasciata dalla struttura sanitaria o dal medico. Il documento può essere trasmesso direttamente dal dipendente o inviato per via telematica dalla struttura stessa.