RPD docenti: il tribunale di Bergamo condanna il MiM

Gli insegnanti con supplenze brevi hanno diritto alla retribuzione professionale docenti grazie alla vittoria legale dei precari a Bergamo.

11 marzo 2026 11:00
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La questione della RPD docenti negata ai supplenti temporanei approda nuovamente nelle aule giudiziarie con esiti favorevoli per i lavoratori. Il tribunale di Bergamo ha recentemente stabilito che l'amministrazione scolastica non può escludere i precari da questa voce stipendiale, confermando la prevalenza del diritto europeo contro le discriminazioni nel settore scolastico e garantendo un giusto risarcimento scuola.

Il diritto alla retribuzione professionale docenti

Svolgere supplenze brevi e saltuarie nel corso dell'anno scolastico non deve tradursi in una penalizzazione economica. Attualmente, l'amministrazione tende a escludere la RPD docenti dai contratti temporanei, causando una perdita di migliaia di euro per ogni insegnante precario.

Il tribunale di Bergamo ha recentemente emesso una sentenza esemplare, ordinando al Ministero dell'Istruzione di corrispondere un risarcimento di 1.160 euro, oltre agli interessi legali, a un docente che aveva prestato servizio con incarichi di breve durata durante l'anno scolastico 2020/21.

Le motivazioni della sentenza e il diritto europeo

La decisione del giudice del lavoro affonda le radici nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Il principio cardine è il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, stabilito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro europeo.

Secondo il magistrato:

  • Il supplente temporaneo rende una prestazione equivalente a quella del collega di ruolo o del supplente annuale.

  • La normativa interna che limita l'accesso alla RPD docenti deve essere disapplicata qualora contrasti con l'ordinamento comunitario.

  • Il contratto collettivo attribuisce il compenso al personale educativo senza operare distinzioni basate sulla durata dell'incarico.

Superamento delle obiezioni ministeriali

Il Ministero ha spesso sostenuto che i supplenti brevi non parteciperebbero attivamente alla programmazione o alle attività collegiali, giustificando così l'esclusione dal compenso. Tuttavia, la sentenza di Bergamo ha qualificato tali affermazioni come indimostrate.

Al contrario, si presume che ogni docente, indipendentemente dalla durata del contratto, eserciti pienamente le funzioni connesse al proprio ruolo, inclusi i colloqui con le famiglie e le attività dell'offerta formativa. La RPD docenti non è un corrispettivo per compiti specifici, ma un elemento volto a valorizzare la funzione docente nel suo complesso.

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